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Conversione in legge del decreto Sostegni-bis (DL 73/21), Decreto Legge 103/21 e forme di ammortizzazione sociale

Con la circolare n° 125 del 9 agosto scorso, l’Inps ha riepilogato le varie forme di ammortizzazione sociale che, per effetto della conversione in legge del DL 73/2021 ad opera della Legge 106 del 23 luglio scorso e del DL 103 del 20 luglio 2021, attualmente esistono fondamentalmente con riferimento al settore industriale.

In primis, è bene precisare che il DL 99/2021 non è stato convertito in legge, ma, i suoi effetti, quanto agli strumenti di ammortizzazione ivi previsti, sono stati fatti salvi e inseriti nel DL 73/2021.

Per l’effetto, la conseguente formulazione del decreto “sostegni-bis”, DL 73/2021, si è arricchito di 2 nuovi articoli: il 40-bis ed il 50-bis.

Di seguito i contenuti fondamentali.

Art. 40 comma 1

Trattasi di una particolare forma di cassa integrazione straordinaria, donde la relativa autorizzazione è rimessa al Ministero del Lavoro che, dal 16 luglio scorso, ha appositamente implementato la piattaforma CIGSONLINE.

Come noto, la disposizione si rivolge ai datori di lavoro di cui all’art. 8 comma 1 del DL 41/2021 che abbiano avuto una flessione del volume d’affari di almeno il 50% comparando i dati del 1° semestre 2021 con quelli dello speculare semestre del 2021.

E’ una particolare forma di ammortizzazione, per la quale non si versa la contribuzione addizionale, che prevede la sola riduzione (non la sospensione) dell’attività lavorativa, contenuta – mediamente – nell’80% dell’orario di lavoro, con punta pro-capite del 90% a condizione che sia rispettata l’aliquota media.

Anche l’ammontare dell’integrazione salariale è particolare atteso che non è soggetto al massimale CIGO/CIGS ma risulta essere pari al 70% della retribuzione percepita dal singolo dipendente epurata degli eventuali aumenti contrattuali del semestre precedente.

La durata massima è pari a 26 settimane decorrenti dal 26 maggio e con termine ultimo di godimento al 31/12/2021.

Art. 40 comma 3

Trattasi delle comuni CIGO e CIGS che, tuttavia, beneficiano del mancato pagamento della contribuzione addizionale fino al 31.12.2021 – E’ soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 4, 5, 12 e 22 del decreto delegato 148/2015. Le domande vanno presentate negli ordinari termini di cui agli artt. 15 e 25 del citato decreto del 2015, rispettivamente in materia di CIGO e CIGS.

Art. 40-bis

La disposizione, dapprima inserita nel DL 99/2021, è oggi – come si diceva – parte integrande del DL 73/2021. Si rivolge a coloro che, per ragioni di durata e/o di contingentamento delle ore, non possono accedere agli ordinari strumenti CIGO/CIGS. Pertanto, stante la sua specialità, la relativa autorizzazione è rimessa al Ministero del Lavoro. La sua durata è di 13 settimane che ricoprono l’arco temporale dal 01/07/21 al 31/12/2021.

Art. 45

Trattasi della cassa prevista per le aziende aventi rilevanza strategica nazionale che abbiano avviato percorsi di cessazione dell’attività e in cui vi siano serie e concrete possibilità di salvaguardia, anche parziale, della forza lavoro. Lo strumento proroga di ulteriori 6 mesi l’ammortizzatore di cui all’art. 44 del DL 109/2018.

Art. 50-bis.

La disposizione, ex art. 4 del DL 99/2021, racchiude due strumenti.

Comma 1 Settore aereo

Comma 2 si rivolge alle industrie tessili, confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, di articoli in pelle e simili, caratterizzati dall’avere codice ATECO 13, 14 e 15.

E’ una cassa covid, donde la domanda va inoltrata entro la fine del mese di attivazione dello strumento ed è soggetta alla (sola) informativa sindacale.

La sua durata è di 17 settimane decorrenti dal 1° luglio 2021 e con termine ultimo di godimento 31.12.2021.

Con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 40 comma 3 e 50-bis comma 2 l’Istituto ha precisato che la cassa poteva decorrere dal 28 giugno 2021, ricomprendendo – per l’effetto – l’intera settimana in cui è ricompreso il 1° luglio, soltanto nel caso in cui alla data del 27 giugno 2021 si fossero interamente goduti lo strumento della cassa-covid (13 settimane) di cui al DL 41/2021. La relativa domanda, come noto, andava inoltrata entro il 31 agosto scorso.

Infine, l’art. 3 del DL 103/2021 ha istituito per le imprese con interesse strategico nazionale in cui vi siano impiegati almeno 1000 dipendenti la possibilità di una cassa-covid per 13 settimane da godere fino al 31.12.2021.