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Fringe benefit auto aziendali: quali aspetti fiscali, reddituali e contributivi deve valutare l’impresa

Le imprese possono riconoscere l’utilizzo dell’auto aziendale, a titolo di fringe benefit, come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione o di incentivazione personale. Si tratta di una misura di politica retributiva altamente incentivante per il lavoratore che necessita di una attenta analisi da parte del datore di lavoro per valutare gli aspetti retributivi, contributivi, fiscali. Con quali modalità può essere assegnata l’auto al lavoratore? Qual è la deducibilità fiscale e la detraibilità ai fini IVA? Come si calcola il benefit per il lavoratore?

 
L’inizio dell’anno rappresenta il momento per le aziende per affrontare il tema delle politiche retributive, ordinarie e incentivanti, nonché di definire quelle che sono le politiche di fringe benefit. L’anno nuovo è anche occasione per andare a rideterminare anche l’ammontare della retribuzione convenzionale con particolare riferimento alle autovetture concesse per uso promiscuo, ma anche di valutare l’eventuale riconoscimento dell’auto come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione o come strumento di incentivazione personale.
Autovettura aziendale in uso promiscuo che assume natura retributiva e che pertanto necessita di una analisi di quelli che sono gli aspetti retributivi, contributivi, fiscali.

Assegnazione dell’auto: quali sono i vari tipi di godimento?

Preliminarmente, è necessario evidenziare i vari tipi di assegnazione dell’auto al lavoratore.
La concessione dell’autovettura aziendale può essere effettuata per:
a) ragioni esclusivamente aziendali: il dipendente può usufruire della vettura solo nell’ambito della sua attività lavorativa;
b) ragioni esclusivamente personali del dipendente: la vettura è concessa al dipendente affinché questo la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia;
c) ragioni promiscue, aziendali e non: la vettura è consegnata al dipendente (per la maggior parte del periodo d’imposta, anche non consecutivo e anche a dipendenti diversi) affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.
I diversi tipi di godimento del bene comportano aspetti di natura contrattuale, legale, fiscale e di costo differenti.
Nell’ipotesi di auto per ragioni esclusivamente aziendali si tratta sostanzialmente di uno strumento di lavoro; nelle ipotesi di ragioni esclusivamente personali e per ragioni promiscue si tratta di un’erogazione retributiva in natura che si aggiunge, per l’intero suo valore (o se si tratta di concessione per ragioni promiscue solo in parte), alla retribuzione in denaro.
Il valore della concessione di un automezzo aziendale, per la parte che è destinata ad uso personale:
– è assoggettabile a contribuzione sulla base di valori che, in via interpretativa, fanno riferimento alle tariffe elaborate dall’ACI;
– entra a far parte, se non è diversamente previsto, della base di computo delle voci retributive indirette se e in quanto le norme contrattuali prevedono che tali voci debbano essere calcolate su una nozione “omnicomprensiva” di retribuzione;
– salvo diversa previsione del CCNL, il valore dell’auto entra a far parte della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti: aspetti di deducibilità fiscale e detraibilità IVA

Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole di quello ordinario, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70%. Tale limite si applica:
– sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione;
– sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).
Per poter beneficiare di tale regime di deducibilità è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni (circ. n. 48/98):
1. l’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale;
2. l’auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta del datore di lavoro; l’assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
3. l’assegnazione deve risultare da idonea documentazione (per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato, o da un accordo tra le parti).
Per quanto riguarda la detraibilità IVA, la disciplina generale prevede che questa varia a seconda che le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti siano concesse a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo.
Qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, l’IVA potrà essere portata in detrazione al 40%; la messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva (art. 3, co. 6, D.P.R. 633/72).
Qualora invece il veicolo sia concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA.
In tale circostanza la base imponibile della fattura deve essere almeno pari al “valore normale” del servizio (D.P.R. n. 633/72, art. 13, c. 3, lett. d).
Il “valore normale” deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto dall’art. 51, c. 4, del TUIR ossia considerando le diverse percentuali previste a seconda della classe di emissione Co2 per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui (al netto dell’IVA).
La risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, ha precisato che tale operazione, trattandosi di operazione con corrispettivo, obbliga il datore di lavoro a esercitare la rivalsa ex art. 18, D.P.R. n. 633/72, ossia ad addebitare l’IVA al dipendente.

Aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore

L’assegnazione dell’auto al dipendente in uso promiscuo (ossia per motivi sia lavorativi che personali) determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR).
Per quanto riguarda le percentuali, il TUIR prevede quanto segue:
– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Il benefit è calcolato (circ. n. 326/97 e n. 1/2007):
– in modo forfettario: si prescinde quindi dalla reale percorrenza chilometrica;
– sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall’impresa e dalle spese incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante);
– su base annua: in caso di assegnazione per un periodo inferiore all’anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio.

Riaddebito parziale o totale dei costi al dipendente per utilizzo personale

Con riferimento alla possibilità se è possibile addebitare al lavoratore che utilizza l’auto un importo a titolo di concorso spese per uso privato e conseguentemente maggiore rispetto al valore convenzionale stabilito dalle tabelle ACI per l’utilizzo privato del mezzo, la risposta è positiva.
È infatti l’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR che stabilisce tale possibilità; viene infatti previsto che “ per gli autoveicoli……. concessi in uso promiscuo, si assume ……..l’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico…., al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Con la Circolare ministeriale 16 febbraio 2007 n. 11/E è stato precisato che:
– “nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell’utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall’impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente”;
– (e, inoltre, che) “i costi effettivamente sostenuti dall’impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato”;
– (e, infine, che) l’importo complessivamente deducibile dall’impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, “non può eccedere quello delle spese sostenute per l’autoveicolo dato in uso promiscuo”.
Il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore, il quale tratterrà l’importo in busta paga o incasserà direttamente l’importo, dietro presentazione della fattura, emessa entro il termine del periodo d’imposta.
Da un punto di vista operativo, infatti, il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante:
– inserimento in busta paga;
– fatturazione;
– parzialmente in busta paga e parzialmente con emissione di fattura – in tale ultimo caso i costi di percorrenza delle tabelle ACI sono considerati comprensivi di IVA.
È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n. 326/E/97 tali addebiti devono avvenire con fatturazione e che la fattura deve essere emessa e pagata dal dipendente entro la fine del periodo d’imposta.