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Fruizione Legge n.104/1992 e svolgimento di altra attività lavorativa

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 7306 del 13 marzo 2023, afferma che lo svolgimento di altre attività durante la fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992 non rappresenta abuso di diritto, se non compromette l’attività di cura del parente disabile.

Nel caso esaminato, il lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa fondato sull’accertamento da parte del datore di lavoro di un utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992. La Corte d’Appello, confermando la sentenza dei Giudici di primo grado, affermava che lo svolgimento di attività estranee alle finalità di assistenza proprie di questo tipo di permessi, era stato accertato soltanto in due occasioni distinte nel segmento temporale considerato e che comunque non fosse venuta a mancare l’attività di cura dei familiari per cui erano stati richiesti i permessi. Dichiarava, pertanto, illegittimo il licenziamento, escludendo che la condotta del dipendente potesse rappresentare un’ipotesi di inadempimento degli obblighi gravanti sul medesimo. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando il decisum dei Giudici di merito, afferma che l’art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 rappresenta espressione dello Stato sociale, il quale eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti, che si fanno carico dell’assistenza di un parente con disabilità grave.

Ciò premesso, risulta evidente che il nesso essenziale contenuto nel testo normativo non è di tipo strettamente temporale, quanto piuttosto funzionale, non ci deve essere, afferma la Corte, una precisa coincidenza con l’orario di lavoro, ma solo con gli oneri tipici dell’attività di assistenza di persone con disabilità. Inoltre, prosegue la Corte, il nesso causale tra il permesso e la necessità di assistenza non va inteso in senso rigido, tale da imporre al lavoratore il sacrificio delle proprie esigenze personali. Solo laddove manchi del tutto il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza, potrà affermarsi un uso distorto dello strumento fornito dal legislatore, viceversa, non potrà riscontrarsi un abuso del diritto nei casi in cui l’attività di assistenza venga svolta in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze dei congiunti, pur senza rinuncia da parte del dipendente alle proprie esigenze personali.