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INAIL: Modello OT23 per la riduzione dei premi

Scade il prossimo 28 febbraio il termine per la trasmissione all’INAIL del “Modulo Riduzione per prevenzione 2023”, il cd. modello OT23 2023.

Con il modello OT23 2023 le aziende fanno domanda di accesso al beneficio della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2022.

Quali sono gli interventi validi ai fini della concessione del beneficio? Quale percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa può essere riconosciuto alle aziende in caso di accoglimento della domanda? Come presentare la domanda?

Modello OT23 2023: riduzione del tasso medio per prevenzione

Alle aziende in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa, l’INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa dei premi assicurativi dovuti.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una specifica domanda a cui va allegata la documentazione probante specificatamente richiesta dall’INAIL.

ATTENZIONE: Gli interventi migliorativi, che, si ricorda, sono ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere realizzati nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza. Pertanto, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023, gli interventi devono essere stati realizzati nel corso dell’anno 2022.

La domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione va presentata, a pena d’inammissibilità, telematicamente, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno per il quale è richiesta la riduzione.

Modello OT23 2023: come e quando presentare domanda

Per accedere alla riduzione per prevenzione per il 2023 le aziende titolari di codici ditta INAIL o i loro intermediari devono presentare il “Modulo Riduzione per prevenzione 2023”, cd. modello OT23 2023 (istruzione operativa del 1° agosto 2022).

La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2023 accedendo al Portale INAIL su autenticazione con credenziali SPID, CNS o CIE.

Dalla pagina “My Home” l’azienda o l’intermediario selezionano, dal menu laterale, il servizio “Denunce” e successivamente la voce “Riduzione per prevenzione”. Di qui si accede alla maschera principale e, dal menu generale sulla sinistra, si seleziona la voce “Compila domanda riduzione per prevenzione”.

L’azienda o l’intermediario dovranno compilare, in ordine sequenziale, le seguenti 3 macroaree:

  • Informativa: dati della ditta e del richiedente
  • Sezioni: interventi prevenzionali
  • Allegati: documentazione probante relativa agli interventi effettuati (l’INAIL individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante, che va presentata unitamente alla domanda, a pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023).

La compilazione dell’istanza può essere salvata in bozza ed essere verificata, completata e inviata successivamente.

In caso di errore nella compilazione, la domanda può essere ricompilata ed inoltrata nuovamente, con allegata la documentazione probante.

ATTENZIONE: La riduzione per prevenzione è riconosciuta solo alle PAT attive nell’anno 2023 con polizza dipendenti.

Modello OT23 2023: novità per gli interventi prevenzionali

Per il 2023 gli interventi prevenzionali considerati validi ai fini della concessione della riduzione per prevenzione sono sostanzialmente quelli previsti per l’anno 2022.

Come chiarito dall’INAIL (istruzione operativa del 1° agosto 2022), le uniche novità riguardano:

  • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti (in luogo dei 50 punti previsti nel modello OT23 per l’anno 2022) per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando il ricorso al noleggio di macchine sostitutive. E’ stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
  • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
  • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di 9 persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
  • la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
  • l’inserimento dell’intervento E-191;
  • la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
  • la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

NOTA BENE: Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda.

Ad ogni intervento l’INAIL attribuisce uno specifico punteggio. Per accedere al beneficio, l’azienda deve aver effettuato interventi per un punteggio totale pari almeno a 100.