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Interposizione illecita di manodopera, non rileva la mancanza dell’elemento fiduciario nella scelta del personale

Secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 4210 affinché possa configurarsi un appalto genuino di opere o servizi (art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003), è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. “labour intensive”), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di mezzi propri e assunzione da parte sua del rischio d’impresa. Deve invece ravvisarsi una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.