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Reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato e ius variandi del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza 2 marzo 2022, n. 6811, afferma che la reintegra costituisce un ordine generico, il quale non contempla un diritto per il lavoratore ad essere reintegrato solo nell’unità produttiva dai cui era stato licenziato, in quanto nel momento in cui si deve dare esecuzione a detto ordine, il datore di lavoro può anche esercitare lo ius variandi (art. 2103 c.c.), trasferendo il lavoratore presso altre sedi produttive. Pertanto, l’ordine di reintegra, perché sia concretamente attuato, deve semplicemente prevedere il ricollocamento del lavoratore, illegittimamente licenziato, in un qualsiasi stabilimento rientrante nell’intero complesso produttivo dello stesso datore