Un lavoratore dipendente ha adito il Tribunale di Messina rivendicando “la correttezza formale e sostanziale del licenziamento irrogato contestando la ricostruzione del rapporto di lavoro dal ricorrente […]” ed ha così fatto richiesta “di pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, ferie, permessi, ratei di mensilità aggiuntive e TFR in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la (…) resistente nel periodo 01/12/2014 – 24/01/2024. Chiedeva, altresì, dichiararsi la nullità/illegittimità del licenziamento irrogato per insussistenza dei fatti contestati o difetto di motivazione o, in subordine, insussistenza di giusta causa con relativa condanna alla reintegra o, in subordine al pagamento delle indennità risarcitorie previste dalla legge”.
Di particolare rilievo risulta essere l’esame della prima domanda presentata, secondo la quale “il ricorrente lamenta la violazione del termine di cui all’art. 7 della Legge 300/70 a mente del quale “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.” Nel caso di specie la contestazione è stata inviata al (…) con lettera raccomandata a/r recapitata presso il suo domicilio in data 13/01/2024 mentre il licenziamento è stato comunicato con lettera raccomandata a/r del 23/01/2024″.
“Secondo consolidata giurisprudenza, correttamente richiamata dalla resistente ed alla quale questo giudice ritiene di conformarsi anche ai sensi dell’art. 118 Disp.Att.C.P.C., “la comunicazione di un atto negoziale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza,con la conseguenza che, ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario (in termini Cass. n. 23859 del 2018, che cita a supporto Cass. n. 27526 del 2013 e Cass. n. 6527 del 2003; v. pure Cass. n. 29237 del 2017; Cass. n. 6256 del 2016; Cass. n. 2847 del 1997; Cass. n. 8399 del 1996; Cass. n. 4909 del 1981); inoltre, Cass. n. 23396 del 2017 ha ribadito il principio della coincidenza dell’operatività della presunzione di conoscenza con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza)”, (cfr. Cass. Civ. 22198/2024)”.
Il ricorso per quanto concerne in particolar modo questa motivazione è stato rigettato.
Fonte Ancl