Il licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro è legittimo se il lavoratore si rifiuta di recarsi presso una diversa sede assegnata, a condizione che il trasferimento sia giustificato da esigenze organizzative documentate e che il rifiuto del lavoratore non sia sorretto da buona fede o da concrete e comprovate ragioni ostative.Inoltre, il rifiuto non può essere basato su motivazioni generiche o non meglio precisate. E anche in caso di presunta illegittimità del trasferimento, il rifiuto del lavoratore di prestare servizio nella nuova sede deve essere sorretto da buona fede e da concrete ragioni ostative,che nel caso specifico non sono state dimostrate. È quanto stabilisce la Corte Suprema di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 29341 del 2025,chiarendo principi consolidati, come l’applicazione dell’art. 1460, comma 2, c.c., secondo cui il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione solo se tale rifiuto non risulta contrario a buona fede, considerando le circostanze del caso concreto e il bilanciamento tra gli interessi delle parti. La decisione della Corte fa riferimento poi a precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020 e nn. 8053 e 8054 del 2014) e richiama anche l’art. 115 c.p.c., che regola la valutazione delle prove, e l’art. 360, n. 5, c.p.c., che disciplina l’omesso esame di fatti decisivi, ribadendo che il giudice deve valutare le circostanze del caso concreto senza violare i limiti processuali.
La vicenda
Una lavoratrice ha contestato il licenziamento disciplinare ricevuto per assenza ingiustificata dal lavoro, dopo essere stata trasferita in una nuova sede situata in una città diversa, assegnata dall’azienda, sostenendo di non poter accettare la nuova sede per motivi familiari e per l’impossibilità di trasferirsi, a causa della presenza di due figli piccoli.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado, e ha ritenuto che il trasferimento fosse giustificato da comprovate esigenze organizzative, poiché la società non aveva più alcuna sede nella città di origine in cui viveva la dipendente, e ribadito che la lavoratrice avesse rifiutato il trasferimento non fornendo prove sufficienti per dimostrare l’impossibilità di trasferirsi.
La Corte Suprema di Cassazione ha quindi stabilito che il rifiuto di trasferirsi non era sorretto da buona fede e da circostanze comprovate, ha respinto il ricorso della lavoratrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore