{"id":5012,"date":"2026-10-15T12:50:44","date_gmt":"2026-10-15T10:50:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioprosdocimo.com\/it\/?p=5012"},"modified":"2026-10-16T12:55:06","modified_gmt":"2026-10-16T10:55:06","slug":"conciliazione-e-arbitrato-strumenti-alternativi-al-giudizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioprosdocimo.com\/it\/conciliazione-e-arbitrato-strumenti-alternativi-al-giudizio\/","title":{"rendered":"Conciliazione e arbitrato: strumenti alternativi al giudizio"},"content":{"rendered":"\n<div dir=\"ltr\">\n<div class=\"gmail_default\">\n<p><i><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La conciliazione nelle controversie di lavoro \u00e8 uno strumento alternativo al giudizio che consente alle parti di raggiungere una soluzione consensuale della lite, generalmente pi\u00f9 rapida e meno costosa. Il tentativo pu\u00f2 essere facoltativo oppure obbligatorio nei casi previsti dalla legge, come per i contratti di lavoro certificati. La conciliazione pu\u00f2 svolgersi in sede amministrativa, presso l\u2019ITL, oppure in sede sindacale, con l\u2019assistenza di un rappresentante sindacale. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale che pu\u00f2 essere dichiarato esecutivo dal giudice; in caso contrario, \u00e8 possibile ricorrere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Accanto alla conciliazione, l\u2019ordinamento prevede diverse forme di arbitrato, mediante le quali la controversia viene affidata a un arbitro o a un collegio arbitrale. Tra queste rientrano l\u2019arbitrato presso la Commissione di conciliazione, quello in sede sindacale e l\u2019arbitrato irrituale. Entrambi gli strumenti consentono di definire le controversie di lavoro al di fuori del processo ordinario, favorendo una soluzione pi\u00f9 rapida ed efficace.<\/span><\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<h2 id=\"m_1948681999816036949m_-3528630447972443143gmail-U28347650267OMB\"><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif; font-size: large;\"><u><i>Di seguito un approfondimento:<\/i><\/u><\/span><\/h2>\n<h2 id=\"m_1948681999816036949m_-3528630447972443143gmail-U28347650267OMB\"><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif; font-size: small;\"><u>Conciliazioni<\/u><\/span><\/h2>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 1 del D.Lgs. 28\/2010, la conciliazione \u00e8 definita come \u00abla composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione\u00bb. Nell\u2019ambito delle controversie di lavoro, essa rappresenta, pertanto, uno strumento volto a favorire una soluzione consensuale della lite, attraverso il raggiungimento di un accordo tra le parti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il lavoratore che intenda promuovere una domanda giudiziale dinanzi al Giudice del Lavoro pu\u00f2, nei casi previsti, esperire un tentativo di conciliazione. Qualora quest\u2019ultimo si concluda positivamente, le parti raggiungono un accordo che definisce la controversia e, conseguentemente, il lavoratore non avr\u00e0 pi\u00f9 interesse a proseguire l\u2019eventuale azione giudiziale avente il medesimo oggetto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il tentativo di conciliazione pu\u00f2 essere obbligatorio, quando la legge o la contrattazione collettiva ne prevedano l\u2019esperimento in determinate ipotesi, oppure facoltativo, quando le parti scelgano liberamente di ricorrervi. In quest\u2019ultimo caso, la conciliazione pu\u00f2 risultare particolarmente conveniente in ragione della maggiore rapidit\u00e0 e, generalmente, dei minori costi rispetto a un procedimento giudiziario, consentendo alle parti di definire la controversia attraverso una soluzione condivisa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">L\u2019unica ipotesi in cui il tentativo di conciliazione continua a essere obbligatorio concerne il caso in cui il contratto di lavoro per cui si controverte sia stato certificato da una Commissione di certificazione in base all\u2019art. 80, D.Lgs. 276\/2003.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Qualora ricorra tale ipotesi, il tentativo di conciliazione deve essere esperito obbligatoriamente dinanzi alla Commissione che ha proceduto alla certificazione del contratto, secondo le modalit\u00e0 previste dal relativo regolamento. L\u2019obbligatoriet\u00e0 del tentativo di conciliazione riguarda le parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, nonch\u00e9 gli eventuali terzi interessati, quali, ad esempio, gli enti amministrativi che intendano contestare in sede giudiziale l\u2019atto di certificazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il tentativo di conciliazione pu\u00f2, invece, essere esperito in via facoltativa dinanzi alle apposite Commissioni con riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro per i quali \u00e8 prevista l\u2019applicazione delle disposizioni processuali proprie del rito speciale del lavoro, individuate dall\u2019art. 409 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Sono controversie decise dal giudice del lavoro quelle relative a:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all\u2019esercizio di un\u2019impresa;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Rapporto di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonch\u00e9 rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie,<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit\u00e0 economica;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, semprech\u00e9 non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<div><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u00a0<\/span><\/div>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il tentativo di conciliazione, avente carattere facoltativo nelle controversie di lavoro, pu\u00f2 essere promosso:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">in sede amministrativa, dinanzi alla Commissione di conciliazione competente per territorio, istituita presso l\u2019Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL);<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">in sede sindacale, mediante l\u2019attivazione della procedura di conciliazione prevista dai contratti e dagli accordi collettivi.<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 410 c.p.c., chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro di cui all\u2019art. 409 c.p.c. pu\u00f2 promuovere, anche per il tramite dell\u2019associazione sindacale alla quale aderisce o alla quale conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di conciliazione individuata secondo i criteri stabiliti dall\u2019art. 413 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione produce rilevanti effetti sul piano processuale: essa, infatti, interrompe la prescrizione e determina la sospensione, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, del decorso di ogni termine di decadenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Le Commissioni di conciliazione sono istituite presso l\u2019ITL e sono composte dal direttore dell\u2019Ufficio, o da un suo delegato, ovvero da un magistrato collocato a riposo, con funzioni di presidente, nonch\u00e9 da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti effettivi e supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello territoriale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Qualora ne ravvisino l\u2019opportunit\u00e0, le Commissioni possono affidare l\u2019espletamento del tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell\u2019ITL o da un suo delegato. Ai fini della validit\u00e0 della riunione \u00e8, in ogni caso, necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei lavoratori.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La richiesta di conciliazione, sottoscritta dall\u2019istante, deve essere presentata all\u2019ITL in originale, mediante consegna a mano, ovvero trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC). Una copia della richiesta deve essere, inoltre, trasmessa alla controparte con le medesime modalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Spetta ai funzionari dell\u2019ITL verificare che la richiesta contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge e, qualora risulti incompleta, consentirne l\u2019integrazione da parte dell\u2019istante.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La richiesta deve precisare:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">nome, cognome e residenza dell\u2019istante e del convenuto; se l\u2019istante o il convenuto sono una persona giuridica, un\u2019associazione non riconosciuta o un comitato, l\u2019istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonch\u00e9 la sede,<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il luogo dove \u00e8 sorto il rapporto ovvero dove si trova l\u2019azienda o sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">l\u2019esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">L\u2019art. 410, c. 1, c.p.c. riconosce alle parti la facolt\u00e0 di promuovere un tentativo di conciliazione anche per il tramite dell\u2019associazione sindacale alla quale aderiscono o alla quale conferiscono mandato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Per quanto riguarda l\u2019individuazione dell\u2019Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) territorialmente competente ai fini della promozione del tentativo di conciliazione, trovano applicazione criteri analoghi a quelli previsti per l\u2019individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente. La competenza dell\u2019ITL deve, pertanto, essere determinata in relazione ai criteri stabiliti dall\u2019art. 413 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 413 c.p.c., vengono contemplati tre possibili fori competenti, alternativamente concorrenti tra loro:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il giudice nella cui circoscrizione \u00e8 sorto il rapporto;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il giudice nella cui circoscrizione si trova l\u2019azienda o una sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">L\u2019art. 7, L. 604\/1966 prevede che il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dal datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all\u2019art. 18, c. 8, L. 300\/1970 debba essere preceduto da una comunicazione all\u2019ITL territorialmente competente, da trasmettere, per conoscenza, anche al lavoratore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Sono soggetti a tale disciplina i datori di lavoro che occupano, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, pi\u00f9 di 15 lavoratori, o pi\u00f9 di 5 dipendenti se si tratta di imprenditore agricolo. Sono soggetti anche i datori di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell\u2019ambito dello stesso comune occupa pi\u00f9 di 15 dipendenti e all\u2019impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa pi\u00f9 di 5 dipendenti, anche se ciascuna unit\u00e0 produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa pi\u00f9 di 60 dipendenti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Nella seguente comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l\u2019intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonch\u00e9 le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">L\u2019ITL, entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta, trasmette al datore di lavoro e al lavoratore la convocazione per l\u2019incontro, che si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all\u2019art. 410 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 7, c. 7, L. 604\/1966, se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore avr\u00e0 accesso alla NASpI e pu\u00f2 essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l\u2019affidamento professionale ad un\u2019agenzia di somministrazione per il ricollocamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Successivamente, al fine di evitare il giudizio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l\u2019art. 6, D.Lgs. 23\/2015 riconosce al datore di lavoro la possibilit\u00e0 di offrire al lavoratore, entro il termine di 60 giorni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non \u00e8 assoggettato a contribuzione previdenziale. L\u2019accettazione dell\u2019assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l\u2019estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all\u2019impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l\u2019abbia gi\u00e0 proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a definizione di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.<\/span><\/p>\n<div>\n<h2 id=\"m_1948681999816036949m_-3528630447972443143gmail-U31034458123Tan\"><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif; font-size: small;\"><u><i>L\u2019 iter procedurale<\/i><\/u><\/span><\/h2>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 410, c. 7, c.p.c., qualora la controparte intenda aderire alla procedura di conciliazione, devono essere rispettati i seguenti adempimenti:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la controparte ha l\u2019obbligo di depositare presso la Commissione di conciliazione una memoria indicante le proprie difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonch\u00e9 le eventuali domande riconvenzionali;entro 10 giorni decorrenti dal deposito della memoria di controparte, i funzionari addetti dell\u2019ITL devono convocare le parti per la comparizione dinanzi alla Commissione di conciliazione, al fine di espletare il tentativo di conciliazione;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">entro 30 giorni dalla convocazione delle parti, deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione di conciliazione<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<div>\u00a0<\/div>\n<span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Qualora, invece, la controparte non intenda aderire alla procedura, \u00e8 tenuta a comunicare tale decisione direttamente alla parte che ha presentato la richiesta. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, senza che la controparte abbia manifestato la propria adesione, ciascuna delle parti pu\u00f2 adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<br \/><\/span><\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il procedimento di conciliazione pu\u00f2 concludersi con esiti differenti, a seconda che le parti raggiungano o meno un accordo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u2022 Ai sensi dell\u2019art. 411 c.p.c., qualora il tentativo si concluda positivamente, anche limitatamente ad alcune delle domande formulate dal lavoratore, viene redatto il relativo verbale di conciliazione. Il verbale della conciliazione intervenuta in sede amministrativa deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente della Commissione che ha esperito il tentativo, il quale \u00e8 tenuto altres\u00ec a certificare l\u2019autografia delle sottoscrizioni o l\u2019eventuale impossibilit\u00e0 delle parti di sottoscrivere. Il verbale, una volta sottoscritto, deve essere depositato, a cura delle parti o dell\u2019Ufficio, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione \u00e8 stato formato. Su istanza della parte interessata, il giudice, previa verifica della regolarit\u00e0 formale del verbale, lo dichiara esecutivo con proprio decreto. L\u2019eventuale mancato deposito del verbale non incide sulla validit\u00e0 dell\u2019accordo raggiunto tra le parti, ma ne impedisce l\u2019attribuzione dell\u2019efficacia esecutiva mediante il procedimento di cui all\u2019art. 411 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u2022 Qualora, invece, il tentativo di conciliazione si concluda senza il raggiungimento di un accordo, la Commissione formula una proposta di bonaria definizione della controversia, ai sensi dell\u2019art. 411, c. 2, c.p.c. Se la proposta non viene accettata, i relativi termini devono essere riportati nel verbale di mancata conciliazione. In sede giudiziale, il giudice tiene conto del comportamento delle parti e delle valutazioni formulate dalla Commissione, nonch\u00e9 delle risultanze della proposta conciliativa non accettata, qualora il rifiuto non sia adeguatamente motivato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Nel caso in cui una delle parti non compaia alla convocazione, viene redatto un apposito verbale nel quale viene attestata la mancata comparizione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u2022 Qualora il tentativo di conciliazione si concluda senza accordo, la controversia pu\u00f2 essere successivamente sottoposta all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. In tal caso, il verbale attestante l\u2019esito negativo del tentativo di conciliazione pu\u00f2 essere prodotto in giudizio, unitamente agli eventuali atti e alle memorie depositati nel corso della procedura, affinch\u00e9 il giudice ne tenga conto ai fini della decisione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Diversamente, qualora il tentativo si concluda con un accordo, il verbale di conciliazione documenta le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, producendo gli effetti propri della conciliazione validamente conclusa.<\/span><\/p>\n<div>\n<h2 id=\"m_1948681999816036949m_-3528630447972443143gmail-U55470223288VgR\"><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif; font-size: small;\"><u>La Conciliazione sindacale<\/u><\/span><\/h2>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La conciliazione svolta in sede sindacale \u00e8 una forma di definizione stragiudiziale delle controversie disciplinata dall\u2019art. 412-ter c.p.c. Si tratta di una procedura che consente al lavoratore di confrontarsi con il datore di lavoro prima di rivolgersi al giudice, beneficiando dell\u2019assistenza effettiva di un rappresentante dell\u2019organizzazione sindacale scelta, che serve a garantire che il lavoratore comprenda pienamente gli effetti dell\u2019accordo e che la sua volont\u00e0 sia libera.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">La Corte di Cassazione, con sentenza 1975 del 18 gennaio 2024, ha chiarito che ci\u00f2 che conta \u00e8 la reale assistenza prestata, non il luogo fisico in cui avviene la firma; infatti anche un verbale sottoscritto fuori dalla sede sindacale, ad esempio in uno studio professionale, \u00e8 valido se il lavoratore \u00e8 stato adeguatamente informato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">L\u2019accordo deve essere formalizzato in un documento firmato contemporaneamente da lavoratore, datore di lavoro e rappresentante sindacale. Tale documento, definito verbale di conciliazione, va poi depositato presso l\u2019ITL, affinch\u00e9, su richiesta di una delle parti, possa essere dichiarato esecutivo dal giudice.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Qualora il verbale sia sottoscritto da un soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi, la conciliazione non \u00e8 necessariamente destinata a rimanere priva di effetti. Il datore di lavoro pu\u00f2 infatti procedere alla successiva ratifica dell\u2019operato del rappresentante, con efficacia retroattiva, ai sensi dell\u2019art. 1399 c.c., come riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza 4205 del 23 aprile 1998. Prima della ratifica, il lavoratore pu\u00f2 assegnare al datore di lavoro un termine entro il quale dichiarare se intenda o meno confermare l\u2019accordo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La conciliazione pu\u00f2 riguardare controversie gi\u00e0 sorte o anche solo potenziali. Le rinunce del lavoratore contenute nel verbale sono inoppugnabili ai sensi dell\u2019art. 2113, ultimo comma, c.c., senza necessit\u00e0 di approvazioni specifiche o di applicare l\u2019art. 1341 c.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Non \u00e8 indispensabile che il sindacato partecipi attivamente alla trattativa: \u00e8 sufficiente la sua presenza, anche solo certificativa. Elemento essenziale \u00e8 invece la partecipazione del lavoratore, direttamente o tramite un proprio rappresentante.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">La conciliazione sindacale deve, infine, essere distinta sia dagli accordi collettivi conclusi tra le parti sociali, sia dalle intese direttamente stipulate tra il datore di lavoro e l\u2019organizzazione sindacale. Nella conciliazione individuale, infatti, il sindacato non assume la qualit\u00e0 di parte del contratto, ma svolge una funzione di assistenza e di garanzia, volta a tutelare il lavoratore e a favorire un equilibrio effettivo tra le parti nella formazione dell\u2019accordo.<\/span><\/p>\n<div>\n<h2 id=\"m_1948681999816036949m_-3528630447972443143gmail-U80580026080gPo\"><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif; font-size: small;\"><u>L\u2019Arbitrato<\/u><\/span><\/h2>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Accanto alla conciliazione, l\u2019ordinamento consente alle parti di affidare la decisione della controversia di lavoro a un arbitro o a un collegio arbitrale. Le forme previste sono diverse, ma tutte mirano a offrire una soluzione rapida e alternativa al giudizio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u2022\u00a0<b>ARBITRATO PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 412, c.p.c., in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando \u00e8 possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il mandato deve indicare:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il termine per l\u2019emanazione del lodo, che non pu\u00f2 comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, decorso tale termine, l\u2019incarico si intende revocato;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">l\u2019eventuale richiesta di decisione secondo equit\u00e0, nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il lodo arbitrale, una volta sottoscritto e autenticato, ha gli stessi effetti di un contratto e rende non impugnabili le rinunce e transazioni sui diritti individuali. Il giudice pu\u00f2 dichiararlo esecutivo ai sensi dell\u2019art. 825 c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u2022\u00a0<b>ARBITRATO IN SEDE SINDACALE<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ai sensi dell\u2019art. 412-ter, c.p.c., l\u2019arbitrato, nelle materie di cui all\u2019articolo 409, pu\u00f2 essere svolti altres\u00ec presso le sedi e con le modalit\u00e0 previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La previsione nella contrattazione collettiva delle regole del procedimento arbitrale costituisce, senza dubbio, condizione di validit\u00e0 dell\u2019arbitrato, la quale pu\u00f2 ritenersi soddisfatta anche con un rinvio al codice di procedura civile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Le procedure arbitrali previste dai contratti collettivi seguono le stesse regole dell\u2019arbitrato amministrativo, con piena applicazione dell\u2019art. 808-ter c.p.c. Si aggiungono ulteriori cause di invalidit\u00e0, come la nomina degli arbitri in forme diverse da quelle previste dalla convenzione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">\u2022\u00a0<b>ARBITRATO IRRITUALE AUTONOMO<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Ferma restando la facolt\u00e0 di ciascuna delle parti di adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all\u2019art. 409 c.p.c. possono essere altres\u00ec proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale ex art. 412-quater c.p.c.;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Le parti possono quindi istituire un arbitrato irrituale davanti a un Collegio composto da tre membri: un rappresentante per ciascuna parte e un presidente scelto dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche o avvocati cassazionisti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La procedura prevede:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">ricorso notificato alla controparte;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">accettazione della parte convenuta e nomina del proprio arbitro di parte;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">scelta del presidente entro 30 giorni;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">scambio di memorie difensive;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">udienza e tentativo di conciliazione;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">decisione entro 20 giorni dalla discussione.<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">La parte che intende ricorrere al collegio arbitrale deve notificare all\u2019altra parte un ricorso sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">nomina dell\u2019arbitro di parte;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">indicazione dell\u2019oggetto della domanda;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">i mezzi di prova;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">il valore della controversia entro il quale limitare la domanda;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">riferimento alle norme invocate dal ricorrente al sostegno della pretesa;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">eventuale richiesta di decidere secondo equit\u00e0, nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento;<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<div>\u00a0<\/div>\nSe la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l\u2019altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ci\u00f2 non avvenga, la parte che ha presentato ricorso pu\u00f2 chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario \u00e8 la sede dell\u2019arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso \u00e8 presentato al presidente del tribunale del luogo in cui \u00e8 sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l\u2019azienda o una sua dipendenza alla quale \u00e8 addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div dir=\"ltr\">\n<div>\n<div class=\"gmail_default\">\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l\u2019indicazione dei mezzi di prova.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente pu\u00f2 depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto pu\u00f2 depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000; font-family: times new roman,serif;\">Il collegio fissa il giorno dell\u2019udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\"><span style=\"color: #000000;\">All\u2019udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disp<\/span>osizioni dell\u2019art. 411, c.p.c.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all\u2019immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio pu\u00f2 rinviare ad altra udienza, a non pi\u00f9 di dieci giorni di distanza, l\u2019assunzione delle stesse e la discussione orale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">La controversia \u00e8 decisa, entro venti giorni dall\u2019udienza di discussione, mediante un lodo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">Il verbale di conciliazione o il lodo vengono poi depositati presso l\u2019ITL e successivamente vengono dichiarati esecutivi dal tribunale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">\u2022\u00a0<b>ARBITRATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI<\/b><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">I contratti collettivi possono prevedere la possibilit\u00e0 di devolvere le controversie individuali a un collegio arbitrale. Perch\u00e9 l\u2019arbitrato rituale sia valido, \u00e8 necessaria una clausola compromissoria certificata dalle Commissioni di certificazione di cui all\u2019art. 76, D. Lgs. 276\/2003. La clausola:<\/span><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">non pu\u00f2 essere firmata prima della fine del periodo di prova o prima di 30 giorni dalla stipula del contratto;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">non pu\u00f2 riguardare controversie sulla cessazione del rapporto;<br \/><\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-family: times new roman,serif;\">deve essere sottoscritta con assistenza sindacale o legale.<br \/><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<p><span style=\"color: #000000; font-size: xx-small;\"><i><span style=\"font-family: times new roman,serif;\"><span class=\"gmail_default\">Fonte\u00a0<\/span><\/span><\/i><i><span style=\"font-family: times new roman,serif;\"><span class=\"gmail_default\">Norme\u00a0&amp;\u00a0Tributi\u00a0Plus &#8211; Il\u00a0Sole\u00a024ore<\/span><\/span><\/i><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La conciliazione nelle controversie di lavoro \u00e8 uno strumento alternativo al giudizio che consente alle parti di raggiungere una soluzione consensuale della lite, generalmente pi\u00f9 rapida e meno costosa. 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