Risarcimento per la mancata pausa e per i buoni pasto non fruiti: niente tassazione

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l’Agenzia delle Entrate, Risposta n. 156/2026, ha chiarito che le somme liquidate dal giudice per il mancato godimento della pausa e dei buoni pasto costituiscono danno emergente. Non tassabili neanche interessi e rivalutazione.

Il caso

Un datore di lavoro si trova a dare esecuzione a un numero considerevole di sentenze di condanna: i dipendenti avevano agito in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mensa (o del servizio sostitutivo) in relazione ai turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere. I giudici, quasi sempre, hanno riconosciuto il diritto, identificandolo con il diritto alla pausa.

La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è tutta pratica: come vanno trattate, in busta paga, la sorte capitale e i relativi accessori?

Il criterio: danno emergente o lucro cessante

L’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità percepite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Da qui la distinzione, di matrice civilistica (art. 1223 c.c.), che l’Agenzia richiama come discrimine:

  • se l’indennizzo compensa, in via sostitutiva o integrativa, un reddito di lavoro non percepito — il lucro cessante — la somma concorre alla formazione del reddito complessivo ed è tassata;
  • se invece reintegra il patrimonio del percipiente per una perdita effettivamente subita — il danno emergente — viene meno il presupposto impositivo, perché manca qualsiasi funzione sostitutiva di trattamenti retributivi.

È l’impostazione già consolidata nella prassi (risoluzioni n. 106/E del 2009 e n. 356/E del 2007).

La qualificazione della somma

Il passaggio decisivo della risposta è la lettura del titolo giudiziale. Le sentenze allegate all’istanza chiariscono che con il ricorso non era stata chiesta la monetizzazione del pasto, preclusa dalla contrattazione collettiva applicata, bensì il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa durante il turno superiore alle sei ore. Il controvalore del buono pasto opera soltanto come criterio equitativo di liquidazione, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Ne discende che le somme corrisposte ristorano il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento di un diritto contrattuale, non un mancato guadagno. Integrano quindi un danno emergente e non assumono rilevanza reddituale.

La conclusione si salda con l’orientamento della Cassazione sulla natura del buono pasto: erogazione di carattere assistenziale, legata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, priva di natura retributiva (Cass. n. 31137/2019; Cass. n. 22985/2020).

Interessi e rivalutazione monetaria

Anche gli interessi e la rivalutazione monetaria restano fuori dall’imponibile. Vale il principio di accessorietà desumibile dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, del TUIR, già illustrato nella circolare n. 326 del 1997 (punto 1.4): l’accessorio segue la natura del credito principale. Non essendo tassabile la sorte, non lo sono nemmeno i suoi frutti.

Che cosa significa in concreto per il datore di lavoro

Sul piano operativo, per le somme che rispondono a questa qualificazione:

  • non si applica la ritenuta d’acconto ex art. 23 del DPR n. 600/1973;
  • l’importo non confluisce nell’imponibile fiscale del percipiente né, di conseguenza, nel conguaglio di fine anno;
  • l’erogazione va comunque tracciata nel cedolino con una voce dedicata di natura risarcitoria, distinta dalle voci retributive, così da rendere immediatamente verificabile il titolo del pagamento in caso di controllo.

Il confine da non superare

La risposta non autorizza una generalizzazione. Il trattamento di favore discende dal modo in cui il diritto è stato azionato e riconosciuto in sentenza. Dove il giudice, o un accordo transattivo, disponga la monetizzazione del buono pasto — cioè la corresponsione del suo controvalore quale prestazione dovuta in luogo del servizio — la somma torna ad avere funzione sostitutiva di un’utilità spettante in costanza di rapporto, con conseguente rilevanza reddituale.

Prima di liquidare, dunque, va letto il dispositivo. La differenza tra imponibile e non imponibile sta nel titolo, non nell’importo.

Resta poi da valutare autonomamente il profilo contributivo: l’interpello riguarda esclusivamente la disciplina fiscale e nulla dice sull’imponibile previdenziale, che segue le proprie regole.

Fonte Agenzia delle Entrate