Share:

Parità di genere, incentivi contributivi entro il 30 aprile 2025

C’è tempo fino al 30 aprile prossimo per trasmettere, all’Inps, domanda telematica di autorizzazione all’esonero contributivo per la parità di genere. Possono inviare la richiesta esclusivamente i datori di lavoro privati che hanno conseguito (fa fede la data di rilascio) la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2024.

Introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022 dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, l’esonero contributivo è oggi annoverabile tra gli incentivi strutturali grazie alla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 138).

A beneficiare dell’agevolazione sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non, ivi compresi gli enti pubblici economici e gli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati come Iacp trasformati in enti pubblici economici, enti privatizzati trasformati in società di capitali anche se a capitale interamente pubblico, ex Ipab, aziende speciali costituite anche in consorzio, consorzi di bonifica, consorzi industriali, gli Enti morali e gli Enti ecclesiastici.

Requisito essenziale è il possesso di una certificazione di parità di genere valida, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022 e con data di rilascio, per l’anno 2025, non successiva al 31 dicembre 2024.

La domanda di autorizzazione, da trasmettere entro il 30 aprile 2025 con il modulo di istanza telematica “SGRAVIO PAR_GEN”/anno riferimento 2024, deve contenere:

• i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale):

• la retribuzione media mensile globale stimata, l’aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata, relative al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

• la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione, con l’identificativo alfanumerico e le denominazione dell’Organismo di certificazione;

• la data di emissione della certificazione e il suo periodo di validità.

Si consiglia di prestare molta attenzione alla stima della retribuzione media mensile globale, fonte – in passato – di errori aziendali L’Inps ha, al riguardo, ricordato (messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024) che la retribuzione media mensile globale non si riferisce alla retribuzione media dei singoli lavoratori, ma va stimata operando la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte o da corrispondere per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione.

Una volta chiusa la finestra temporale prevista per la trasmissione delle domande, l’Inps procederà all’elaborazione massiva delle richieste pervenute, comunicando l’ammontare dell’esonero fruibile. Le domande per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”. Le domande potenzialmente ammissibili ed oggetto di riproporzionamento in caso di insufficienza delle risorse saranno invece contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

L’INPS autorizza alla fruizione dell’esonero con codice di autorizzazione (CA) “4R” .

Si ricorda che l’esonero contributivo è pari all’1% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico ditta, esclusi premi e contributi Inail. Non sono sgravabili i contributi al Fondo Tesoreria, ai Fondi di solidarietà, per la formazione continua e le contribuzioni non previdenziali.

Lo sgravio:

• è concesso entro un massimale individuale agevolabile di 4.166,66 euro mensili o 50.000 euro annui (l’Inps prende a riferimento il codice fiscale a cui sono associate le posizioni aziendali) e nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui;

• si applica per tutta la durata di validità della certificazione della parità di genere (36 mesi);

• è cumulabile con altri esoneri.

Va sottolineato che l’esonero non è soggetto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015).

Relativamente alla Sezione , a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento sul modulo d’istanza online presente nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), i datori di lavoro con CA “4R” sono tenuti a esporre la quota di esonero spettante con i codici causali “L238” e “L239” per il recupero delle mensilità pregresse. Per “ListaPosPA” si dovranno invece valorizzare in il codice 002 e il codice 003 per il recupero delle mensilità pregresse.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore