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Autotutela Inps, adottato nuovo regolamento

L’INPS, con la circolare n. 47 del 17 maggio 2023, illustra il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

L’adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria in ragione delle nuove competenze acquisite dall’Istituto, sia a seguito dell’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti, sia in relazione alle riforme legislative succedutesi nel tempo, che hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali, ampliando il campo di attività dell’Istituto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento, l’Istituto può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:

a) annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;

b) rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;

c) convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;

d) revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento: “Non rientrano nel campo di applicazione dell’autotutela, invece, tutte le istanze in cui si portano a conoscenza dell’amministrazione elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento, non indicati al momento della prima domanda e che comportano l’inizio di un nuovo procedimento basato su diversi presupposti, basato sui medesimi fatti sopravvenuti”.