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Conviventi di fatto e obbligo assicurativo

L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la Nota n°879 del 23 maggio 2023, in riscontro ad un quesito formulato dall’ITL di Cosenza ha ricordato che resta preclusa la collaborazione familiare ai conviventi more uxorio.

Sul punto, si ricorda, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2-35, della Legge n.76/2016, che le parti delle unioni civili sono equiparate ai coniugi e pertanto è possibile estendere ad esse il campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c..

Con ciò, escludendo le convivenze di fatto, ovvero le unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Sulla base del principio suddetto, ad avviso del MLPS e dell’INPS il convivente more uxorio, “…non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare …”.

Tale conclusione si fonda anche sull’orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità circa le preclusioni all’equiparazione di status tra coniuge/familiare e convivente more uxorio, proprio in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi rappresentati in negativo per il secondo. 

L’Ispettorato, nel confermare il suddetto orientamento, ha altresì richiamato l’ordinanza interlocutoria n.2121/2023 con cui la Cassazione ha richiesto alle Sezioni Unite Civili di pronunciarsi sulla questione di massima di particolare importanza involgente il tema “… Se l’art. 230-bis, comma 3, c.c.  possa essere evolutivamente interpretato (in considerazione dell’evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) in chiave di esegesi orientata sia agli artt.2, 3, 4 e 35 Cost. sia all’art.8 CEDU come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità …

In conclusione, in attesa di conoscere gli esiti della suddetta decisione da parte delle SS.UU. Civili, tenuto conto della fisiologica inconciliabilità dei tempi di Giustizia con il rispetto della stringente tempistica procedimentale ispettiva, l’INL propende per la conferma delle istruzioni operative (MLPS e INPS) ad oggi vigenti.