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Decreto Coesione: cosa cambia per le assunzioni agevolate di donne svantaggiate

Il 30 aprile è stata confermata dal CdM la bozza del Decreto Coesione, che annuncia importanti novità in tema di incentivi all’occupazione e all’autoimprenditorialità.

Analizziamo insieme le misure di incentivo all’occupazione e all’auto imprenditorialità destinate alle donne prive di impiego regolarmente retribuito:

In base alle previsioni del decreto verranno promosse la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Investire al Sud 2.0) e di attività libero professionali (Autoimpiego Centro nord-Italia); ma sono previsti anche importati incentivi contributivi per chi assume giovani, giovane nelle zone del Mezzogiorno (Bonus ZES), donne svantaggiate e personale dipendente da grandi imprese in crisi che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Analizziamo di seguito gli incentivi destinati ai lavoratori dipendenti:

Bonus Donne (articolo 23)

Una delle novità previste dal Decreto Coesione mira a ripristinare la possibilità di occupare donne svantaggiate con incentivi che prevedano l’esenzione totale della contribuzione a carico del datore di lavoro; lo scopo è quello di favorire la parità nel mercato del lavoro, con attenzione a tutti i territori, compresa la ZES, ovvero la zona speciale unica del Mezzogiorno.

L’incentivo è destinato a tutti i datori di lavoro privati (con esclusione del settore domestico) che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:

– 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree ammissibili annualmente individuate con decreto.

– 24 mesi, per tutte le restanti aree del territorio italiano.

Ma cosa si intende per donna priva di regolare occupazione? In riferimento alla nozione di “impiego regolarmente retribuito”, per verificare il rispetto della condizione è necessario fare riferimento al Dm 17 ottobre 2017, secondo cui sono da considerarsi tali “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La misura trova applicazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 ed è riconosciuto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite mensile di euro 650 e per una durata complessiva di 24 mesi;

anche in questo caso, è prevista esclusione dei contributi assistenziali Inail dalla misura agevolativa. Inoltre, è bene ricordare che l’applicazione della misura è subordinata all’incremento occupazionale netto, calcolato con le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente, ex articolo 27 Dlgs 81/2015 e nel rispetto delle previsioni della circolare Inps 58/2023. La misura agevolativa esclude la cumulabilità con altri esoneri e/o riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, ammettendo tuttavia il cumulo della misura con l’incentivo previsto dal Decreto Fiscale (Dlgs 216/2023, articolo 4) pari al 120/130 per cento in caso di incremento occupazionale per l’anno di imposta 20024.

La misura non sarà operativa fino a pubblicazione di apposito decreto ministeriale, che definirà le modalità attuative dell’esonero nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” e dei rapporti con Inps in qualità di soggetto gestore.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore