Share:

Illegittimo il recesso ad Nutum per lavoratore del settore Trasporto Pubblico in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che abbia comunicato la volontà di rimanere in servizio

 

La Corte di Cassazione, sentenza n° 14393 del 25 maggio 2021, ha statuito che è illegittimo il recesso ad nutum intimato al lavoratore che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, qualora il subordinato abbia manifestato la volontà di proseguire il rapporto.

Nel caso in esame, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Napoli concludevano per la illegittimità del recesso intimato ad un lavoratore, dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, sul presupposto che lo stesso avesse maturato i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata.

La società, pertanto, ricorreva alla Corte di Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente ricordato che, soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell’evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell’opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall’interessato (L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell’interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento (cfr. Cass. n. 3907 del 1999; Cass. n. 7853 del 2002; Cass. n. 3237 del 2003).

 

Inoltre, nel caso in esame, trattandosi di aziende addette ai pubblici servizi di trasporto – per i quali opera lo speciale regime di cui al D.lgs. 414/96 – è stato, altresì, specificato che “un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio”.