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Indennità corrisposta a titolo di rimborso spese per trasferta e tassazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla imponibilità o meno dell’indennità riconosciuta ai lavoratori per l’utilizzo del mezzo personale di trasporto in caso di trasferta o missione al di fuori del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro.

In virtù della nota n. 100169/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – è stato disposto che l’Amministrazione, in presenza di condizioni vantaggiose, possa autorizzare i dipendenti all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per le trasferte e, a fronte dei costi da costui sostenuti, prevedere un indennizzo monetario. Tuttavia, l’entità della somma corrisposta non potrà essere parametrata ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici. Pertanto, l’istante chiedeva di sapere se l’indennità riconosciuta ai propri dipendenti per l’utilizzo del mezzo personale di trasporto dovesse concorrere interamente alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir o se rientrasse nel regime delle trasferte (articolo 51, comma 5, del Tuir). Dal punto di vista del contribuente, tali somme andrebbero equiparate al rimborso chilometrico calcolato sulle tabelle ACI e, per tale ragione, non dovrebbero essere assoggettate in ragione di quanto riportato dalle risoluzioni 13 dicembre 2000, n. 191, e 30 ottobre 2015, n. 92/E.

L’Agenzia, nel ripercorrere la normativa e la prassi in materia di trasferte, ha fornito uno schema puntuale sul differente regime fiscale da adottare nelle diverse fattispecie.

In primo luogo, bisogna fare una distinzione fra trasferte nell’ambito del territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente e quelle fuori dal suddetto perimetro. Infatti, per le trasferte nel territorio comunale, il rimborso misto, come quello analitico e forfettario, concorre a formare il reddito del lavoratore ed è quindi interamente tassato in busta paga, a meno che non si tratti di importi di cui viene comprovata l’entità dietro documentazione proveniente dal vettore. Per le trasferte extracomunali, anche se la tassazione varia a seconda di quante e quali spese vengano restituite al lavoratore, per i rimborsi analitici vale lo stesso principio di base: gli importi derivanti da spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito qualora siano comprovati da idonea documentazione.

È indubbio che, mentre le spese di viaggi compiuti con mezzi pubblici siano direttamente documentabili con la semplice esibizione del biglietto acquistato, tale condizione non può essere soddisfatta qualora il dipendente faccia utilizzo di un mezzo proprio. Pertanto, è necessario che tali spese siano determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordati.

Per l’effetto, non potendosi elaborare nuovi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito, l’Agenzia ritiene opportuno prendere come parametro di riferimento le tabelle ACI, vale a dire i prospetti in cui è calcolato il rimborso spettante al dipendente che effettua una trasferta o si sposti con la vettura personale nell’ambito del proprio impiego, organizzati per marca, modello e cilindrata delle diverse tipologie di auto che vengono periodicamente aggiornati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e resi disponibili sul sito web dell’Ente pubblico.

Vero è che, nel caso rappresentato dall’istante, l’indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico del mezzo utilizzato dal dipendente, che costituisce, come indicato dalla prassi, parametro di riferimento ai fini della detassazione.

Tuttavia, secondo l’Agenzia è opportuno allineare il caso esaminato ad un criterio di misurazione affine. Pertanto, se l’indennizzo sarà uguale o inferiore a quello determinato in base alle tabelle ACI, dovrà considerarsi non imponibile, mentre nel caso in cui risulti di importo maggiore, la differenza dovrà essere computata come reddito di lavoro dipendente, e dunque tassato, secondo le previsioni dell’art. 51, comma 1, del Tuir.