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Lavoratori extra Ue assumibili con codice fiscale provvisorio

Il ministero dell’Interno, con la circolare 5467/2023 del 9 ottobre, ha precisato che il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta al lavoro per il cittadino straniero residente all’estero, nelle more della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione al fine di firmare il contratto di soggiorno, può recuperare per via telematica il codice fiscale provvisorio dello straniero sul portale telematico Ali e procedere immediatamente all’assunzione.

Infatti l’agenzia delle Entrate provvede automaticamente a generare il codice fiscale provvisorio per le istanze nei confronti delle quali è stato rilasciato allo straniero il visto d’ingresso dalle rappresentanze diplomatiche italiane, dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro dallo Sportello unico per l’immigrazione.

Pertanto non è più necessario che il lavoratore si rechi personalmente presso gli uffici delle Entrate per farsi attribuire il codice fiscale, come previsto dalla circolare 5961/2022.

Resta confermato che il datore di lavoro che intende occupare immediatamente il cittadino straniero, a seguito del rilascio del codice fiscale provvisorio, deve provvedere autonomamente a effettuare la comunicazione obbligatoria all’Inps. Il codice fiscale definitivo verrà rilasciato in sede di convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Invece, se il datore di lavoro non intende procedere all’assunzione del lavoratore prima della firma del contratto di soggiorno, il codice fiscale definitivo verrà rilasciato a seguito della convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione.

Sempre in tema di lavoratori stranieri, si coglie l’occasione per evidenziare che sul portale del ministero del Lavoro è stato pubblicato il comunicato del 18 ottobre, il quale ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente un decreto legislativo che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva Ue 2021/1883.

Le nuove norme modificano l’articolo 27-quater del Testo unico immigrazione e aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu Ue.

In particolare, le novità consistono nel:

  • ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu Ue, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso;
  • modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro;
  • rafforzare l’impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu Ue possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione;
  • garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo;
  • aggiornare e modificare le procedure per il ricongiungimento familiare;
  • agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu Ue rilasciata da altro Stato membro.

In ogni caso per l’entrata in vigore delle citate nuove norme si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore