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Lavoro intermittente, resta valido l’elenco delle attività per cui è permesso

La formale abrogazione del Regio decreto 2657/1923, ad opera della legge 56/2025, aveva generato alcune incertezze applicative circa il permanere della validità della tabella allegata allo stesso, quale riferimento per il contratto di lavoro intermittente. Per dirimere la questione è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 1180 del 10 luglio 2025.

Il contratto di lavoro intermittente, anche noto come lavoro “a chiamata”, è disciplinato dagli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015. In particolare, l’articolo 13 individua due tipologie di condizioni, alternative fra loro, che legittimano il ricorso a tale figura contrattuale: oggettive e soggettive. Le prime attengono alle esigenze individuate dai contratti collettivi applicati dal datore di lavoro; le seconde sono legate all’età anagrafica del lavoratore da assumere. Rispetto al requisito oggettivo, il ministero del Lavoro aveva rappresentato (interpello 10/2016) che, in assenza di un accordo collettivo, che regola la materia, il contratto di lavoro intermittente è, comunque utilizzabile per le attività discontinue, indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

In passato, all’indomani dell’abrogazione della tabella allegata al regio decreto ad opera del Dl 112/2008, poi non confermata nella legge di conversione, il Ministero, nella circolare 34/2010, si era nuovamente espresso chiarendo che l’abrogazione non sembrava avere conseguenze sulla disciplina del lavoro intermittente in quanto il rinvio alla tabella era da considerarsi di carattere esclusivamente materiale.

Ciò premesso, con la nota 1180/2025, l’Ispettorato elimina qualsiasi dubbio in merito, ribadendo, allo stesso modo, che l’abrogazione del regio decreto non ha inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente per il medesimo motivo già indicato dal Ministero nella predetta circolare.

Di fatto, dunque, l’elenco delle attività contenuto nella tabella rappresenta un mero parametro interpretativo per identificare le fattispecie in cui il contratto intermittente è legittimamente applicabile e nonostante l’abrogazione è possibile continuare ad utilizzarlo come riferimento. Del resto nel tempo il ministero del Lavoro ha ritenuto possibile il lavoro intermittente, per analogia, al di là del mero dettato letterale del regio decreto, in svariate diverse ipotesi, come ad esempio nel caso dei servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari (interpello 13/2013).

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore