Share:

Lavoro irregolare, sospensione anche per microimprese

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 24 gennaio 2023, n. 162, (non pubblicata sul sito istituzionale) fornisce chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione per le microimprese che occupino un solo dipendente irregolare nel caso in cui siano contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si rammenta che, il predetto decreto all’art. 14, comma 4, prevede che i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare non trovano applicazione laddove il lavoratore risulti essere l’unico occupato nell’impresa (micro impresa).

Con la presente nota, l’INL specifica che l’esclusione prevista dall’art. 14, comma 4, non opera nel caso in cui, oltre al lavoro irregolare siano state accertate contestualmente gravi violazioni di natura prevenzionistica, quali la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP).

In ogni caso, l’INL chiarisce che, qualora non venga adottato il predetto provvedimento di sospensione, l’ispettore potrà adottare altre misure finalizzate a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore tramite disposizione sino alla completa regolarizzazione degli adempimenti in materia prevenzionistica.