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Nuova prestazione di anticipazione del Tfs/Tfr: Requisiti e procedure

Emanate le istruzioni dall’Inps per l’anticipo del Tfr/Tfs a favore dei dipendenti pubblici della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
La circolare 79/2023 fissa dopo nove mesi dalle prime indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale, le regole per l’accesso a tale prestazione che si affianca all’anticipo del Tfr/Tfs disposto dal Dl 4/2019.
Possono beneficiare dell’anticipo disposto dall’Inps con la delibera 219/2022:
– i titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
– i soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
– il personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.
Sono escluse le altre categorie di pensionati come ad es. i titolari di pensione o assegno sociale, i pensionati dei Fondi speciali e dei Fondi dello spettacolo e dello sport, nonché i titolari di pensione ai superstiti.
La nuova forma di “cessione” è richiedibile, in modalità telematica, da parte degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che eroga un finanziamento in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del Tfs/Tfr, con l’applicazione di un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo, più lo 0,50 per cento per le spese di amministrazione.
È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul Tfs/Tfr, limitatamente alla quota ancora disponibile.
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del Tfs/Tfr maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla data della domanda, con conseguente stipula del contratto di cessione del credito per il 100 per cento del trattamento maturato.
E’ possibile chiedere di utilizzare l’importo del finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione unitaria.
Una volta presentata la domanda, tramite anche persona delegata o attraverso un Caf o un Patronato, l’iscritto a cui è stata comunicata la proposta di cessione, ha 30 giorni di tempo per visionarla nella propria area personale del portale dell’Inps.
Il contratto di cessione si perfeziona con l’accettazione da parte dell’Inps e diventa efficace solo con la successiva presa d’atto positiva.
In caso di presa d’atto positiva errata da parte dell’Ente erogatore il Tfr/Tfs, la differenza tra l’eventuale maggiore somma anticipata al richiedente dalla Gestione unitaria e quanto effettivamente disponibile per la cessione è imputata all’Ente erogatore, che deve provvedere a rimborsarla alla Gestione unitaria, ferma restando la possibilità per l’Ente medesimo di rivalersi nei confronti del beneficiario del finanziamento.
Infine, è possibile recedere dalla richiesta di anticipazione del Tfs/Tfr fino all’accettazione da parte dell’Inps della relativa proposta di cessione; in tale caso l’interessato non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore