La parità di genere, comprovata dal conseguimento di una certificazione, è un elemento rilevante anche nella aggiudicazione di un bando di gara: è quanto stabilisce il nuovo Codice degli Appalti all’art. 108, c. 7.
La giurisprudenza mostra di aver recepito questo orientamento; ne è prova la sentenza del 5 Maggio 2025 n.756 del Tribunale Amministrativo della Regione Puglia. Il caso di specie riguarda una procedura di gara il cui bando richiedeva espressamente, a pena di esclusione, l’allegazione di unprogetto dettagliato volto a illustrare le modalità con cui l’impresa avrebbe riservato almeno il 10% delle nuove assunzioni a giovani e donne, in ottemperanza alle clausole sociali di inclusione lavorativa.
L’impresa concorrente ha omesso tale progetto, ritenendo sufficiente il possesso delle certificazioni UNI Pdr 125:2022 e SA 8000:2014 comprovanti la propria adesione ai principi di pari opportunità.
La stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, D.lgs. 36/2023, ma i documenti integrativi trasmessi contenevano elementi nuovi, non presenti nell’offerta originaria. Di conseguenza, l’impresa è stata esclusa dalla gara per violazione delle condizioni di parità con gli altri partecipanti.
A seguito del ricorso al TAR da parte dell’impresa, i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso, precisando che la mancanza del progetto dettagliato costituisce un’omissione essenziale, non sanabile tramite chiarimenti postumi, trattandosi di un documento obbligatorio a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.lgs. 36/2023.
Tali articoli impongono ai concorrenti di descrivere in maniera puntuale le modalità attuative delle clausole sociali, compresi gli impegni per l’equilibrio di genere e generazionale.