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Patto di servizio per l’apprendista: deroga ai limiti minimi di età

Il Ministero del Lavoro, con Circ. 31 marzo 2025 n. 7, precisa che la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego (ai fini della stipulazione del patto di servizio) di un lavoratore in apprendistato può avvenire anche se quest’ultimo ha solo 15 anni, in deroga al limite minimo generale di 16.

Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio è fissata al compimento dei 16 anni di età.

Tuttavia, il ministero del Lavoro, con la Circolare in commento, precisa che è possibile una deroga in favore dei soggetti in apprendistato per la qualifica professionale, tipologia di contratto che può essere stipulata già a partire dai 15 anni di età.

Deroga per i soggetti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Fermo restando quanto sopra esposto e confermate le indicazioni ivi contenute, talune fattispecie emerse nell’ambito degli interventi PNRR “Programma” GOL e “Rafforzamento sistema duale” palesano l’esigenza, a normativa vigente, di regolare l’operatività relativa ad una particolare casistica. Stante, infatti, il limite di età per la presa in carico da parte dei servizi per l’impiego fissato a 16 anni, sussistono previsioni di norma che consentono l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione svolti con contratto di apprendistato cosiddetto di primo livello anche a partire dal quindicesimo anno di età. Il riferimento normativo di maggiore rilievo, a tale riguardo, è rappresentato dall’articolo 43, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che prevede possano essere assunti, con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore (finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione) “i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25”.

Stipulazione del patto di servizio

La possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, anche ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo con un contratto di apprendistato. Tale previsione mira a favorire l’intercettazione di minori in particolari condizioni di fragilità nel percorso di studio, mettendo a disposizione, per gli allievi e le loro famiglie, servizi di presa in carico, di orientamento e rinvio strutturato verso opportunità formative personalizzate al fine dell’assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione attraverso il conseguimento di una qualificazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.



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Fonte Quotidiano Più