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Premi di produttività 2023, detassazione al 5%

La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, della L. n. 208/2015.

Vediamo insieme come e a chi si applica la detassazione.

Datori di lavoro interessati

Nell’ottica di incentivare la contrattazione aziendale e territoriale, la disposizione in oggetto prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%, per il 2023, ai premi di risultato erogati dai datori di lavoro privati in esecuzione di contratti di secondo livello.

Resta, peraltro, confermata la possibilità per il lavoratore di scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare aziendale.
L’agevolazione è prevista con esclusivo riferimento al settore privato, comprese le seguenti tipologie:

  • datori di lavoro non imprenditori;

  • agenzie di somministrazione, a prescindere dal fatto che i propri dipendenti prestino attività nelle P.A. o nel settore privato.

Sono escluse le Amministrazioni pubbliche ma non i dipendenti di enti pubblici non economici, in quanto non rientranti tra le amministrazioni pubbliche.

Lavoratori beneficiari

Beneficiano dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2022, a 80.000 euro.

Per il calcolo del limite reddituale valgono i seguenti principi:

  • rilevano i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
  • vanno inclusi nel calcolo anche le pensioni e gli assegni di cui all’art. 49, comma 2, del D.P.R. 917/86;
  • non devono essere inclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata né eventuali emolumenti premiali che siano stati sostituiti, su scelta del dipendente, con le prestazioni di welfare aziendale.

Ambito oggettivo

Come detto, l’imposta sostitutiva si applica ai premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, come definiti e regolati dalla contrattazione di secondo livello.

Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale è sufficiente peraltro l’incremento di almeno uno degli obiettivi.

Tra le retribuzioni agevolabili rientrano anche gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del codice civile, in quanto fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività e quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

L’imposta sostitutiva opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, sia per i premi di risultato sia per gli utili distribuiti ai dipendenti.