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RIDERS e utilizzo di mezzo proprio

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n° 290 dell’11 aprile 2023, ha chiarito che il rimborso chilometrico corrisposto ai riders che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano un mezzo proprio per effettuare le consegne è irrilevante ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente e, dunque, non imponibile ai fini Irpef.

Il quesito è stato sottoposto all’Ente da una società di food delivery che adotta un modello organizzativo basato sull’utilizzo da parte dei riders (assunti con contratto di lavoro subordinato) del proprio mezzo di trasporto: auto, moto, e-bike o bici tradizionale. L’accordo stipulato con le sigle sindacali prevede, a favore dei riders che usano un proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, un’indennità a titolo di “rimborso chilometrico” a copertura integrale e forfettaria di tutti i costi sostenuti (carburante o energia, usura del veicolo, manutenzione, assicurazione, ecc.). Per determinare l’importo del rimborso la società adotta criteri oggettivi (tipo di veicolo utilizzato, tabelle ACI, calcolo dei km percorsi, ecc.) tenendo conto della quota dei costi dalla stessa risparmiati in quanto sostenuti dal rider. Il diritto a ricevere il rimborso chilometrico si realizza solo per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che i riders devono seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.

Alla luce di ciò la società ha chiesto conferma all’Agenzia delle Entrate della natura meramente risarcitoria della suddetta indennità e, pertanto, se le somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale durante le consegne, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente, non debbano essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Per l’AdE, in generale tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono reddito da lavoro dipendente, al netto delle eccezioni previste dall’art. 51 comma 2 e seguenti del TUIR. Tuttavia, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, possono essere esclusi da imposizione fiscale quei rimborsi che riguardano spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per esigenze operative (circ. 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.1). Allo stesso tempo le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfettario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfettario sia stato previsto dal Legislatore. In caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentati e accertabili.

In effetti l’articolo 14 dell’accordo aziendale che la società di food delivery ha stipulato con le organizzazioni sindacali, finalizzato all’inserimento dei riders nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all’applicazione del CCNL Logistica, trasporto, merci e spedizione, prevede esplicitamente un “rimborso chilometrico” determinato con criteri e regole definite. Infatti, secondo quanto rappresentato, il rimborso chilometrico spettante al rider è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) e riferito ai chilometri, calcolati attraverso l’apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

Sulla base di questa e di altre considerazioni (non ultima la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario e indispensabile per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa) l’AdE ritiene che, nel caso in questione, il cosiddetto “rimborso chilometrico” spettante ai riders che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.