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Secondo mese di congedo parentale all’80% conguagliabile entro giugno

I datori di lavoro possono conguagliare il secondo mese di congedo parentale all’80% fruito dal 1° gennaio 2024, nei flussi uniemens di competenza da aprile a giugno 2024. È quanto dispone l’Inps nella circolare 57/2024 con cui ha fornito le istruzioni operative per gestire l’elevazione dell’indennità di congedo per un ulteriore mese dal 30% al 60% (ovvero 80% solo per il 2024) introdotta dall’articolo, 1 comma 179, della legge di Bilancio 2024.

Il provvedimento dell’istituto era molto atteso, in quanto sono trascorsi oltre tre mesi dalla decorrenza della nuova misura che riconosce, alternativamente, alla madre o al padre lavoratori dipendenti di fruire, entro il sesto anno di età del figlio (o di ingresso in famiglia) di un ulteriore mese di congedo parentale maggiorato (all’80% o al 60% se fruito dal 2025) che si aggiunge al primo mese indennizzato all’80% previsto dalla legge di Bilancio 2023.

In primis l’Inps riepiloga le principali regole che disciplinano il secondo mese indennizzato in misura maggiorata:

  1. spetta ai soli genitori titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
  2. rientra in uno dei tre mesi non trasferibili spettanti al padre o alla madre;
  3. è fruibile in modo ripartito tra i due genitori o in via esclusiva da uno soltanto, anche con modalità frazionata (giorni o ore).

Contestualmente l’istituto ricostruisce le diverse misure dell’indennità che i datori di lavoro devono riconoscere per i congedi parentali utilizzati entro i 6 anni di età del figlio e cioè l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se fruito nel 2024), ovvero il 60% per il secondo mese fruito dal 2025 e il 30% per gli ulteriori 7 mesi (elevabili a 9 solo per i redditi sotto soglia).

Al fine di illustrare le diverse misure applicabili, la circolare contiene una serie di esempi, utili a individuare i criteri di operatività della norma. Innovativa, rispetto alla previsione di legge, è la precisazione secondo cui il diritto al secondo mese di congedo all’80%/60% spetta sempre per i figli nati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall’effettiva fruizione del congedo di maternità o paternità.

Invece, per i figli nati l’anno scorso, l’elevazione dell’indennità è riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o quello di paternità (alternativo o obbligatorio) successivamente al 31 dicembre 2023. Diversamente i genitori beneficieranno di un solo mese indennizzato all’80%, anche in questo caso a prescindere dalla fruizione del congedo obbligatorio.

Genera invece qualche dubbio lo specchietto riassuntivo del quadro normativo contenuto nel paragrafo 2 della circolare, nella parte in cui con riferimento ai «congedi parentali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 dai dipendenti che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2023», l’Inps sembra riconoscere il congedo indennizzato all’80% nel limite di un mese (anziché dei due previsti dalle leggi di Bilancio che si sono succedute).

Dal punto di vista procedurale l’istituto ha introdotto nuovi codici evento e codici conguaglio da utilizzare nel flusso uniemens per gestire il secondo mese indennizzato all’80% (o al 60% dal 2025) ovvero la restituzione di quello indennizzato in misura ordinaria. Infatti per sistemare i mesi trascorsi, i datori di lavoro dovranno restituire l’indennità del 30% e contestualmente erogare quella all’80%, sia nei confronti dei propri dipendenti che nei confronti dell’Inps. Dopo l’invio del flusso di giugno 2024, la sistemazione potrà avvenire solo attraverso procedure di regolarizzazione.

Considerato il grado di complessità della gestione di questo istituto, sarebbe auspicabile una revisione della domanda di congedo parentale, affinché questa consenta una verifica preventiva della specifica situazione dei due genitori e limiti in tale modo la possibilità di errori in capo al datore di lavoro tenuto ad anticipare le differenziate misure dell’indennità a carico dell’Inps.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore