L’Inail, con la circolare 31 del 20 Maggio 2025, chiarisce che sono esclusi dall’obbligo assicurativo INAIL gli associati ed i soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato, o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all’Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.