Amministratori, stretta sulle attività in concorrenza con la propria società

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Il Dlgs 47/2026 ha modificato in senso restrittivo l’articolo 2390 del Codice civile che disciplina lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, da parte degli amministratori di una società di un’attività in concorrenza con la società amministrata: non è infatti più sufficiente una generica autorizzazione assembleare o statutaria (anche se non espressamente prevista) ma serve una specifica autorizzazione assembleare che descriva in modo puntuale l’attività concorrenziale che l’assemblea dovrà autorizzare.

Si tratta quindi di un’autorizzazione ad personam che riguarda quello specifico amministratore. L’eventuale autorizzazione statutaria, che rimane astrattamente possibile, non potrà quindi riguardare una generica attività in concorrenza ma dovrà sempre essere specifica e ad personam.

Le nuove norme hanno inoltre ampliato i divieti: a quelli già previsti di assunzione della carica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o direttore generale in una società concorrente e di esercizio diretto di un’attività in concorrenza è stato infatti aggiunto il divieto di assumere il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche.

E, poiché nella pratica la figura di dirigente con responsabilità strategiche viene individuata in base alla rilevanza dell’attività svolta, non è sufficiente un generico rinvio al ruolo dirigenziale ma è necessario indicare con precisione l’attività da autorizzare.

Le autorizzazioni già esistenti

La richiesta della specifica autorizzazione pone la necessità di valutare l’efficacia delle autorizzazioni, assembleari e statutarie, già in essere alla data dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 2390 del Codice civile e cioè al 29 aprile 2026. È legittimo continuare a svolgere le attività in concorrenza avviate prima del 29 aprile sulla base di clausole statutarie o di precedenti autorizzazioni ma, per assumere nuove attività dopo il 29 aprile, sono necessarie specifiche autorizzazioni rispettose della nuova disposizione: non sono quindi più valide autorizzazioni generiche e non ad personam.

Il direttore generale

L’articolo 2396-bis del Codice civile, introdotto dal Dlgs 47/2026, disciplina il divieto di concorrenza per il direttore generale che non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di società in concorrenza né esercitare un’attività in concorrenza per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale di una società in concorrenza.

Per il direttore generale non è espressamente previsto il divieto di assumere il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche di una società in concorrenza, lasciando il dubbio in merito all’esistenza di tale preclusione.

I divieti relativi al direttore generale possono essere superati con specifica autorizzazione che permette di svolgere un’attività in concorrenza. Anche in questo caso non è possibile un’autorizzazione generica ma è necessaria l’individuazione precisa dell’attività consentita.

L’autorizzazione deve inoltre essere concessa dalla società e non dall’assemblea come per gli amministratori. Una differenza che potrebbe portare a ritenere che a concederla possano essere gli stessi amministratori, nel caso in cui la nomina del direttore generale fosse di loro competenza.

Gli amministratori di Srl

L’articolo 2390 del Codice civile non è espressamente richiamato dalla disciplina della società a responsabilità limitata.

Si tratta di una scelta del legislatore determinata dalle differenze tra i due tipi sociali che ostacolano l’estensione automatica del divieto. Tuttavia, per le srl potrebbe essere applicato l’articolo 2475-ter del Codice civile che disciplina il conflitto di interessi degli amministratori, per un singolo atto e non per tutta l’attività.

Le nuove regole 

Autorizzazione ad personam

Serve un’autorizzazione specifica e puntuale per svolgere attività in concorrenza con la società. La deliberazione assembleare deve individuare puntualmente l’attività concorrenziale consentita.

Codice civile, articolo 2390 

I dirigenti strategici

Il divieto di concorrenza è esteso all’assunzione del ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. L’individuazione della rilevanza strategica è lasciata al caso concreto. Codice civile, articolo 2390

Nulla osta esistenti

Le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 47/2026 sono efficaci ma non per le “nuove” attività, per le quali sarà necessaria una specifica autorizzazione. Codice civile, articolo 2390

Il direttore generale

È stato introdotto il divieto di concorrenza per il direttore generale.

Codice civile, articolo 2396-bis 

Gli amministratori di srl

Non è espressamente previsto un divieto di concorrenza. Si applica la disciplina del conflitto di interessi.

Codice civile, articolo 2475-ter

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore