Il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza n. 6874/2026 consolida l’orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di utilizzare il «superminimo», ovvero il trattamento unilateralmente stabilito dal datore di lavoro, per assicurare pari tutele economiche tra Ccnl. In particolare tra quello richiesto dalla stazione appaltante e quello, alternativo, proposto dall’operatore economico.
La vicenda
Nel caso di specie, in relazione ad un appalto di «servizi di manutenzione integrati del patrimonio immobiliare», l’operatore economico (anche individuato come aggiudicatario) in luogo del Ccnl Edilizia indicato nella legge di gara, proponeva di applicare il «Ccnl Metalmeccanici, producendo la relativa dichiarazione di equivalenza».
La SA effettuata la verifica dell’anomalia (superata positivamente), avviava la verifica sulla dichiarazione delle equivalenze dei trattamenti normativi ed economici. La dichiarazione, in particolare, deve certificare che il contratto collettivo proposto prevede le «stesse tutele» normative ed economiche del contratto richiesto dalla Sa. L’aggiudicatario superava anche questo controllo ma – secondo il primo giudice (Tar E. Romagna, sez. II, sentenza n. 325/2026) -, per effetto dell’utilizzo di un riferimento economico «estraneo» ai contratti collettivi ovvero il «superminimo» e quindi un elemento economico stabilito individualmente dal datore di lavoro. Avverso la sentenza del primo giudice insorge la SA sostenendo, tra le altre, la correttezza della dichiarazione considerato che le tutele economiche erano sostanzialmente identiche. A questo, si aggiungeva anche il fatto che l’operatore avesse assunto l’impegno (vincolante) di applicare il superminimo «per tutta la durata contrattuale».
La sentenza
Anche il secondo giudice non condivide le conclusioni a cui giunge la SA e respinge l’appello. Le argomentazioni risultano di particolare rilievo visto che la sentenza ricorda che l’art. 11 del codice nel prevedere – al terzo comma -, la prerogativa dell’operatore di proporre un contratto collettivo diverso da quello richiesto dalla Sa si preoccupa di evidenziare l’esigenza che il Ccnl alternativo «garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente».
Ora, spiega il giudice, le «stesse tutele», che devono essere oggetto di valutazione attraverso la dichiarazione di equivalenza che l’operatore deve produrre, «devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali».
Seppur vero, si chiarisce in sentenza, che il criterio dell’equivalenza non impone una perfetta «identità o sovrapponibilità della disciplina prevista dai diversi contratti collettivi a confronto» (visto che questo avrebbe l’effetto di negare la prerogativa dell’appaltatore di proporre un contratto alternativo) è però altrettanto vero che l’equivalenza, per essere accertata, esige un confronto tra elementi normativi/economici contenute nei contratti collettivi. Non possono essere utilizzati, pertanto, dati/elementi esterni.
Il «superminimo» non è un elemento interno dei Ccnl ma costituisce «un elemento della retribuzione che il datore di lavoro volontariamente riconosce al lavoratore in aggiunta al trattamento minimo previsto dal Ccnl applicato, ad esempio in occasione di una «promozione, per valorizzare particolari competenze professionali, per esigenze di fidelizzazione del dipendente, a seguito di accordi individuali». Si tratta, quindi, di una componente (variabile) riconosciuta unilateralmente dal datore di lavoro e non di una autentica «tutela propria del Ccnl». Non può essere utilizzato, pertanto, per dimostrare l’equivalenza economica tra due Ccnl differenti.
L’importanza di tenere ferma la distinzione, si legge ancora in sentenza, «poggia sul principio che l’equivalenza debba essere verificata principalmente sul piano delle garanzie offerte dal contratto collettivo e non sulla maggiore retribuzione che il singolo datore di lavoro dichiara di voler corrispondere».
È bene annotare, sotto il profilo pratico/operativo, che questo aspetto – secondo cui nell’equivalenza non può essere valorizzato un elemento esterno al contratto – risulta ben chiarito nella relazione illustrativa dell’Anac che accompagna la nuova versione del bando tipo n.1. La valorizzazione di elementi esterni potrebbe avere un effetto contrario alla ratio dell’art. 11 del codice.
In questo senso, la stessa autorità, nella relazione, spiega che la «legittimazione dell’uso del superminimo per colmare ex post differenze strutturali tra diversi Ccnl potrebbe produrre l’effetto, (…) di legittimare l’adozione di contratti collettivi meno onerosi compensati da erogazioni aziendali discrezionali, oltre a problemi di controllo sull’effettiva corresponsione delle stesse, lasciando anche aperta la questione dell’equivalenza delle tutele».