Afferma in sentenza la Corte d’Appello di Roma (sentenza 25 settembre 2026 n. 3774) il principio di diritto secondo cui, per quanto non esista un obbligo (o un onere) generale e incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione, tuttavia deve ritenersi ingiustificato il rifiuto di un lavoratore subordinato di ricevere dal datore di lavoro, o da suoi delegati, comunicazioni anche formali nel posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le due parti.
Le comunicazioni a mano
Segnatamente, se non sussiste un obbligo generale dei soggetti privati di ricevere comunicazioni a mano da altri soggetti privati, quest’obbligo può invece sussistere, in relazione alle circostanze, e purchè non sia prescritto per legge o per contratto l’utilizzo di un mezzo specifico (quale ad esempio, lettera raccomandata, telegramma, fax, pec, etc.), quando i due soggetti privati siano già uniti da uno stretto vincolo contrattuale, che comporti, o possa comportare, una serie di comunicazioni reciproche, ed anche quella comunicazione specifica si inserisca all’interno del rapporto negoziale.
In particolare, quest’obbligo si deve ritenere esistente, quando non sia previsto altrimenti, nell’ambito del lavoro subordinato in forza del vincolo che lega il prestatore al datore, e che comporta perciò, sia pure per ragioni funzionali al rapporto di lavoro e limitatamente ad esse, una soggezione del dipendente al datore di lavoro.
Il rifiuto del destinatario
Ne consegue che, anche ai sensi dell’articolo 1335 del codice civile, il rifiuto del destinatario, nelle condizioni indicate, di ricevere un atto unilaterale recettizio a lui indirizzato comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto regolarmente giunta a quello che in quel momento era l’indirizzo del destinatario.
É invero principio fondamentale del nostro diritto, sia sostanziale che processuale, che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa risolversi a danno dell’obbligato, inficiandone l’adempimento.
Nel diritto sostanziale tale principio è rilevabile dalle norme sulla mora credendi: il rifiuto dell’adempimento non può nuocere il debitore. Egualmente, il medesimo principio si ravvisa nella specifica norma sulla presunzione di conoscenza, secondo cui gli atti si presumono conosciuti con il semplice arrivo all’indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.), essendo, dunque, irrilevante il rifiuto di accettarli. Ancor più chiaramente, nel diritto processuale, se il destinatario rifiuta di ricevere la notifica, questa si considera fatta a mani proprie (art. 138 c.p.c.).
Comunicazione del licenziamento
Tale principio vale anche per la comunicazione di un atto unilaterale recettizio, quale è il licenziamento (o la lettera di irrogazione di una sanzione disciplinare): il rifiuto di ricevere l’atto scritto (di licenziamento o di sanzione disciplinare) non toglie che la comunicazione del medesimo sia regolarmente avvenuta.
D’altronde, per il licenziamento – come per qualsiasi atto negoziale unilaterale recettizio – il Legislatore non ha dettato una regolamentazione analoga a quella per la notifica degli atti processuali, ma ha previsto solo l’onere per il mittente di utilizzare un mezzo di comunicazione che assicuri che l’atto, da comunicare, sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (articoli 1334 e 1335 del codice civile).
Conclusioni
In conclusione, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto, mentre un obbligo analogo non è configurabile, in genere, al di fuori dell’orario di lavoro e, in particolare, in un luogo pubblico.