La proroga tecnica è possibile solo con la nuova gara già in corso

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La proroga tecnica è istituto eccezionale, strettamente strumentale alla continuità del servizio, utilizzabile per il tempo necessario a concludere una procedura di gara già in corso: non la giustifica una mera determina a contrarre adottata a ridosso della scadenza del contratto, né atti preliminari all’indizione. Essa non si confonde con l’opzione di proroga contrattuale prevista dagli atti di gara, anche quando la lex specialis né richiami espressamente la facoltà. L’atto con cui la stazione appaltante la dispone è espressione di potere autoritativo e si traduce, nella sostanza, in un nuovo affidamento senza gara.

Il fatto

Un’amministrazione aveva affidato, all’esito di una procedura negoziata svolta nel 2023 ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato presso gli uffici periferici, suddiviso in due lotti e aggiudicato a un raggruppamento di agenzie per il lavoro. La lex specialis fissava la durata in sette mesi, con un’opzione di estensione per ulteriori sei mesi subordinata alla residua capienza del plafond, e riservava inoltre all’amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice allora vigente, di estendere la durata «per il tempo strettamente necessario» all’individuazione del nuovo contraente.

Esaurita l’opzione semestrale, l’amministrazione aveva disposto una seconda proroga fino all’aprile 2025; quindi, approssimandosi la nuova scadenza, aveva fatto ricorso al cosiddetto quinto d’obbligo (art. 106, comma 12), aumentando le unità somministrate ed estendendo la durata di un ulteriore mese e mezzo. Infine, pochi giorni prima della scadenza definitiva, aveva comunicato l’intenzione di attivare la proroga tecnica per nove mesi, periodo più lungo dell’intera durata originaria dell’affidamento, adottando la relativa determina; la nuova gara, tuttavia, non era ancora stata bandita, essendo stata adottata soltanto una determina a contrarre una settimana prima della proroga.

Il raggruppamento uscente sottoscriveva l’atto di sottomissione con un’espressa clausola di riserva, precisando che la firma non costituiva acquiescenza, e impugnava la proroga dinanzi al TAR del Lazio, che respingeva il ricorso, ritenendo la proroga legittima anche alla luce della deroga di cui all’art. 1, comma 683, della legge n. 197/2022. Veniva interposto appello dal ricorrente rimasto soccombente.

I principi di diritto

Quanto alla giurisdizione, il Consiglio di Stato esclude che la contestazione della prorogada parte del beneficiario attenga alla fase esecutiva del rapporto. La riserva della facoltà di proroga tecnica è espressione di un potere autoritativo, esercitato unilateralmente per la cura dell’interesse pubblico, rispetto al quale la posizione dell’uscente non è paritaria; e la proroga, presupponendo che il rapporto sia concluso o prossimo a concludersi, integra nella sostanza un nuovo affidamento senza gara.

Il Consiglio di Stato, richiamando un proprio precedente reso tra le stesse parti sulla medesima gara (Sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1116), ricostruisce la tassonomia delle proroghe ammesse dall’ordinamento.

Un contratto pubblico può essere prorogato soltanto in due ipotesi: in forza di un’opzione di proroga analiticamente prevista negli atti di gara, e computata nel valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016; ovvero, in via eccezionale, mediante proroga tecnica nelle more dell’individuazione del nuovo contraente. Nessun’altra figura è consentita.

La circostanza che il bando o il contratto menzionino la facoltà di cui all’art. 106, comma 11 (oggi art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023) non trasforma la proroga tecnica in una proroga contrattuale: sia il previgente sia il vigente Codice ancorano infatti tale facoltà al presupposto condizionante della necessità di concludere la gara, sicché essa resta assoggettata ai limiti suoi propri.

Il primo di tali limiti è la stretta strumentalità alla continuità del servizio per il tempo necessario a concludere una procedura già in corso. Non basta l’adozione di una determina a contrarre: la norma presuppone una gara effettivamente avviata.

La proroga tecnica ha carattere temporaneo e di raccordo tra due regimi contrattuali e presuppone che il ritardo nella sostituzione del contraente derivi da ragioni non imputabili all’amministrazione; ove questa abbia necessità della prestazione oltre la scadenza, deve bandire una nuova gara o, nell’urgenza, ricorrere a una procedura «ponte» senza previa pubblicazione del bando per il fabbisogno strettamente necessario.

Ne discende un corollario: l’esigenza di continuità del servizio non può giustificare né ilcontinuo rinvio dell’indizione della nuova gara né un obbligo incondizionato dell’affidatario uscente di proseguire nell’esecuzione oltre i termini pattuiti, tanto più quando ciò comporti per lui ricadute patrimoniali negative.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la determina di proroga tecnica per difetto dei presupposti legittimanti. Il Collegio non valuta l’ultima proroga isolatamente, ma la colloca nella sequenza di prolungamenti che l’ha preceduta (opzione contrattuale, seconda proroga, quinto d’obbligo), e da questa lettura d’insieme ricava la prova della mancata tempestiva programmazione della nuova gara. È un approccio sostanzialistico che impedisce di frazionare in atti singolarmente plausibili ciò che, nel complesso, è un affidamento protratto senza confronto concorrenziale.

Spunti pratici

La pronuncia offre indicazioni operative.

  • Per le stazioni appaltanti: la proroga tecnica non può essere considerata un rimedio alla mancata programmazione. Occorre avviare la nuova procedura con un anticipo tale da renderla «in corso» alla scadenza del contratto, e motivare puntualmente la durata della proroga in relazione ai tempi residui di quella procedura; una proroga di durata superiore all’affidamento originario, disposta in assenza di una gara indetta, si espone a un esito di illegittimità pressoché scontato. Nell’attuale assetto, il riferimento è all’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, che conferma la natura eccezionale dell’istituto e la sua limitazione al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.
  • Per gli operatori economici: l’appaltatore uscente non è un soggetto passivamente obbligato a subire proroghe non conformi al paradigma legale e può contestarle dinanzi al giudice amministrativo. La tecnica seguita nel caso di specie, ossia sottoscrivere l’atto di sottomissione garantendo la continuità del servizio ma con espressa clausola di riserva e di non acquiescenza, rappresenta un modello valido, perché consente di preservare l’azione senza esporsi alle conseguenze di un rifiuto di esecuzione.

Restano tuttavia alcuni profili aperti, utili a chi intenda percorrere la stessa strada. In primo luogo, la sentenza non si sofferma espressamente sull’eccezione di difetto di interessesollevata dall’amministrazione, che rappresenta il punto più delicato quando a ricorrere è il beneficiario della proroga: l’interesse va costruito e documentato con cura in ricorso, valorizzando le ricadute patrimoniali dell’esecuzione forzata agli stessi prezzi, patti e condizioni. In secondo luogo, l’annullamento interviene quando il periodo di proroga è ormai integralmente decorso, e il dispositivo nulla dispone sulla domanda risarcitoria riproposta in appello: per l’uscente l’utilità concreta della pronuncia si sposta quindi sul piano del ristoro, da coltivare con la necessaria tempestività e con una prova puntuale del pregiudizio economico subito.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore