Datore responsabile anche se l’infortunio è causato dalla negligenza del dipendente

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Il datore di lavoro è responsabile per il danno occorso al dipendente anche quando quest’ultimo si sia procurato un infortunio per propria negligenza. È il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26021/2025. Si tratta di un provvedimento “pro lavoratore” in contrasto con altra parte della giurisprudenza di legittimità che, invece, riconosce la responsabilità del dipendente in caso di infortunio subito a causa di propria imperizia, inerzia o negligenza. 

La vicenda

Venendo ai fatti un lavoratore ha agito in giudizio nei confronti della datrice di lavoro davanti il tribunale di Piacenza per vedersi riconosciuti tutti i danni subiti a seguito dell’infortunio sul lavoro occorsogli allorché, mentre tagliava un tondino di ferro, veniva colpito all’occhio sinistro da un pezzo di ferro riportando una gravissima lesione riscontrata presso l’ospedale di Fidenza (iperemia e lesione corneale occhio sinistro).

I giudici di merito

I giudici di merito hanno respinto la domanda di risarcimento asserendo che, avendo l’Inail riconosciuto un danno biologico permanente del 28% pari a quello accertato nel giudizio di responsabilità civile, non vi sarebbe stato alcun danno differenziale da riconoscere al lavoratore. 

La Cassazione

Di qui il ricorso del lavoratore in Cassazione. E gli Ermellini, dopo aver fatto un’ampia ricognizione della giurisprudenza in materia, si sono schierati con il lavoratore. In particolare, si legge nell’ordinanza, quanto all’ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, il datore di lavoro rimane responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo o per la mancata vigilanza sull’uso degli stessi dispositivi di protezione (come nel caso concreto in cui il datore non si era sincerato che il dipendente avesse indossato gli occhiali di protezione).

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore