Il tema del distacco dei lavoratori si colloca da sempre in una zona grigia, al confine con l’interposizione illecita di manodopera. Una recente sentenza della Corte d’appello di Roma (sezione lavoro, sentenza 2639 del 9 settembre 2025) affronta con decisione questa materia, chiarendo che l’istituto non può essere piegato a fini elusivi, tanto meno per aggirare una pronuncia giudiziale.
I fatti sono lineari quanto significativi. Alcuni lavoratori, da decenni addetti alla manutenzione presso la sede di una primaria banca, avevano visto riconosciuto dal Tribunale di Roma l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time direttamente con l’istituto di credito. In sostanza, il giudice aveva disvelato la natura fraudolenta di appalti reiterati negli anni e qualificato la banca come effettiva datrice di lavoro.
A quel punto, la Società, dopo aver formalmente assunto i dipendenti, ha intrapreso una condotta dilatoria: prima ha collocato i lavoratori in ferie, poi ha comunicato loro il distacco presso la medesima società intermediaria già coinvolta nell’appalto già dichiarato illecito. Una sequenza che, come ha sottolineato la Corte di appello, ha palesato sin da subito il carattere meramente formale dell’ottemperanza alla sentenza e la volontà di perpetuare, attraverso lo strumento del distacco, la situazione sanzionata dal giudice.
Investito della questione, il Tribunale di Roma aveva ordinato la riammissione in servizio presso la banca, dichiarando illegittimo il distacco, ma aveva rigettato le domande risarcitorie per carenza di allegazioni specifiche.
In appello, la banca ha articolato la propria difesa su vari fronti: ha sostenuto l’inevitabilità del distacco per assenza di una struttura interna di manutenzione, la necessità di salvaguardare le professionalità specialistiche dei lavoratori durante la fase transitoria di costituzione della nuova unità “Headquarter & Legal Entities Support”, nonché l’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 4-bis del Dlgs 276/2003, che avrebbe comportato la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore anziché la riammissione.
La Corte d’appello ha però respinto integralmente il gravame, “smontando” metodicamente ogni argomento difensivo. Sul primo aspetto, ha chiarito che le mansioni manutentive sono espressamente previste dall’articolo 92 del Ccnl Credito già applicato dalla banca stessa, rendendo pretestuoso l’argomento dell’incompatibilità. Quanto al secondo, ha evidenziato come la necessità di tempo per costituire una struttura interna derivi proprio dalla cessazione di pratiche di esternalizzazione già giudicate illecite, non potendo l’impresa invocare a proprio favore le conseguenze della propria condotta irregolare.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte definisce il distacco come “formale”, poiché i lavoratori hanno sempre continuato a svolgere le medesime attività nei locali della banca e per la banca stessa. La costituzione del rapporto di lavoro è stata quindi meramente apparente, non avendo la società «mai ripristinato la concreta funzionalità del rapporto, né attribuito ai lavoratori alcuna mansione». In sostanza, attraverso il distacco si è ripristinata la situazione di interposizione già sanzionata, vanificando completamente gli effetti della precedente sentenza.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’articolo 4-bis dell’articolo 30 del Dlgs 276/2003, ricordando che, nel caso concreto, l’utilizzatore delle prestazioni era sempre stato l’istituto di credito e non la società formalmente indicata come distaccataria.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore