Firmato il decreto sul Siisl, la pubblicazione della posizione condiziona gli sgravi contributivi

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Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), istituito presso il ministero del Lavoro dall’articolo 5 del decreto legge 48/2023 e realizzato dall’Inps, nasce come canale di attivazione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. Il decreto legge 60/2024 e il Dm 174/2024 ne hanno esteso l’operatività: vi sono iscritti d’ufficio i percettori di Naspi e Dis-Coll e, dal 18 dicembre 2024, il Sistema è aperto a cittadini e imprese, che vi pubblicano le posizioni vacanti.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha firmato il 5 ottobre 2026 il decreto n. 134, attuativo dell’articolo 14, commi da 1 a 4, del decreto legge 159/2025, convertito dalla legge 198/2025. Il provvedimento, sentita la Conferenza Stato-Regioni il 30 aprile 2026, dispone l’invio agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione sul sito del ministero, dove al 7 ottobre non risulta ancora disponibile. Il termine di 60 giorni fissato dal comma 5 era scaduto a fine dicembre 2025, sicché il decreto disciplina anche funzioni già operative dal 1° aprile 2026.

Tre regimi distinti

Il decreto non introduce un obbligo generalizzato, ma tre regimi giuridicamente diversi. Per i datori di lavoro privati la pubblicazione della posizione è condizione di riconoscimento dei benefici contributivi (articolo 3). L’invio delle comunicazioni obbligatorie tramite il Sistema resta una facoltà, alternativa ai sistemi regionali (articolo 4). Per le agenzie per il lavoro la pubblicazione di tutte le posizioni gestite è un obbligo che condiziona l’accesso ai curricula (articolo 6). Su quest’ultimo punto il decreto restringe la norma primaria: l’articolo 14, comma 4, richiama senza distinzioni le agenzie di cui all’articolo 4 del Dlgs 276/2003, il decreto solo quelle delle lettere a), b) e c), escludendo ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

La condizione per gli sgravi e la fase sperimentale

L’articolo 3, comma 1, subordina dal 1° aprile 2026 il riconoscimento dei benefici contributivi alla pubblicazione della posizione sul Siisl. La nozione di beneficio è ampia: ogni sgravio, comunque denominato e finanziato con risorse pubbliche nazionali o europee, che comporti riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, compresi quelli del Codice degli incentivi (Dlgs 184/2025). Sono esclusi i soli benefici già richiesti, autorizzati o in corso di erogazione al 1° aprile 2026 per assunzioni anteriori a tale data. La norma primaria impone la pubblicazione a chi chiede i benefici; è il decreto a qualificarla espressamente come condizione del loro riconoscimento.

Il comma 2 consente, fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione successiva all’assunzione: la posizione è archiviata automaticamente e non è visibile ai candidati; secondo l’Allegato tecnico, il Sistema restituisce l’identificativo da indicare nel flusso UniEmens. Per le assunzioni agevolate effettuate dal 1° aprile, la lettura prudenziale suggerisce di completare la pubblicazione entro il 30 novembre poiché il comunicato ministeriale del 30 marzo 2026 escludeva la natura di condizione essenziale solo nelle more dell’adozione del decreto. Dal 1° dicembre, per argomento a contrario, la pubblicazione non potrà più seguire l’assunzione. Il controllo incrocia flusso UniEmens e Siisl su identificativo della posizione, codice fiscale del datore e competenza della fruizione. Restano da chiarire, anche in attesa delle istruzioni dell’Inps, le trasformazioni agevolate, che la norma primaria, riferita all’assunzione di personale, non menziona.

Simulazioni, comunicazioni e dati certificati

Il Siisl espone i benefici accessibili e ne simula l’applicabilità a partire dalla posizione, dalla comunicazione obbligatoria o dal profilo del candidato, ma l’Allegato tecnico ne qualifica gli esiti come indicativi o preliminari. Le informazioni rese disponibili per compilare il flusso UniEmens restano integrabili e modificabili dal datore e dagli intermediari: la verifica dei requisiti non si trasferisce al Sistema.

Per le comunicazioni obbligatorie, il profilo più delicato è l’articolo 4, comma 6: rettifiche e annullamenti si effettuano soltanto con il sistema utilizzato per l’invio, mentre proroghe, trasformazioni e cessazioni possono transitare dal Siisl anche quando l’assunzione è stata comunicata tramite i portali regionali.

L’articolo 5, infine, rende disponibili al datore, previo consenso del candidato o a seguito della dichiarazione di assunzione, gli esiti della verifica dei dati autocertificati su identità, dati anagrafici, cittadinanza e titolo di studio, acquisiti da Anpr e dai ministeri dell’Istruzione e dell’Università. Gli esiti equivalgono a certificazioni delle amministrazioni titolari: data di nascita e titolo di studio, requisiti soggettivi di numerosi incentivi, diventano verificabili alla fonte prima dell’assunzione.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore