Il ticket Naspi: disciplina e casi particolari

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Di seguito alcuni aspetti relativi al cosiddetto “ticket di licenziamento”, il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro che possono dare diritto al lavoratore alla NASpI.

Per il 2026 il contributo è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni, fino a un massimo di 36 mesi. L’importo è dovuto indipendentemente dalla successiva richiesta o effettiva erogazione della NASpI al lavoratore.

Tra le principali novità e conferme normative si evidenzia che:

• il ticket è dovuto nella maggior parte delle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

• non è dovuto nei casi di dimissioni volontarie, comprese le nuove dimissioni per fatti concludenti derivanti da assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo;

• è escluso in caso di cambio appalto con riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante in applicazione delle clausole sociali;

• non è dovuto nelle cessazioni per fine cantiere o completamento lavori nel settore edile, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa e adeguatamente documentate;

• nelle procedure di licenziamento collettivo il contributo può risultare maggiorato, arrivando fino all’82% del massimale NASpI per ciascun lavoratore interessato;

• il contributo è generalmente dovuto anche in caso di cessazione del rapporto di apprendistato, ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente esonerate dalla legge.

Si ricorda inoltre che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove condizioni per l’accesso alla NASpI nei casi in cui il lavoratore abbia rassegnato volontariamente le dimissioni da un precedente rapporto di lavoro nei dodici mesi antecedenti la successiva perdita involontaria dell’occupazione.

Considerata la complessità della disciplina e le numerose eccezioni previste, si raccomanda di valutare preventivamente con lo Studio ogni cessazione del rapporto di lavoro al fine di verificare i corretti adempimenti contributivi e gli eventuali costi a carico dell’azienda.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore