Il Tribunale di Forlì, sezione lavoro, ha accolto integralmente il ricorso di una società – assistita dall’Avv. Stolfa dell’Uffico Legale ANCL, in collaborazione con il consulente del lavoro dr. Davide Pollini – contro un verbale ispettivo dell’INAIL che pretendeva il pagamento di oltre 96.000 euro per differenze di premi assicurativi relativi al periodo 2015–2021. La decisione assume particolare rilievo poiché, nel ribadire principio di non retroattività nelle variazioni di inquadramento tariffario, disapplica l’art. 7.2 dell’allegato al D.M. 27 febbraio 2019, ritenendolo illegittimo.
La contestazione mossa dall’INAIL
Il verbale oggetto di impugnazione muoveva alla società due rilievi principali:
- Riclassificazione retroattiva dell’inquadramento tariffario
L’azienda aveva comunicato nel 2011 a INPS e INAIL una variazione dell’attività.
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- L’INPS si era prontamente adeguato.
- L’INAIL, invece, solo dieci anni più tardi avviava un procedimento di rettifica e riclassificava l’impresa dalla gestione Commercio a quella Industria, applicando tale variazione retroattivamente e richiedendo le differenze contributive degli ultimi cinque anni (nei limiti prescrizionali). A sostegno di tale operazione, l’Istituto richiamava l’art. 7.2 del D.M. 27 febbraio 2019, che sembrerebbe prevedere espressamente la decorrenza dell’inquadramento INAIL a far data da quello adottato dall’INPS.
- Modifica delle percentuali di ponderazione delle retribuzioni
Cogliendo l’occasione dell’accertamento in corso, l’Istituto aveva contestato, inoltre, la ponderazione applicata alle retribuzioni dei singoli dipendenti, chiedendo un ulteriore conguaglio dei premi.
La società ricorrente sosteneva l’illegittimità della retroattività e la correttezza delle ponderazioni.
Il Tribunale: “Nessuna retroattività. Il D.M. 2019 è illegittimo e va disapplicato”
Il giudice del lavoro di Forlì ha accolto tutte le argomentazioni della difesa, affermando che:
- Le variazioni di inquadramento e ponderazione INAIL non producono effetti retroattivi, ma decorrono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento di variazione INAIL (artt. 14 e 16 D.M. 12 dicembre 2000).
- Il principio di irretroattività – radicato nell’art. 11 delle preleggi e nell’art. 3, comma 8, della legge 335/1995 – costituisce un “principio di civiltà giuridica”, non derogabile da fonti secondarie. Per questo motivo il D.M. 27 febbraio 2019 deve essere disapplicato in quanto illegittimo.
L’irretroattività delle variazioni di inquadramento: un principio consolidato
La decisione del Tribunale di Forlì si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai stabile. La sentenza richiama infatti le pronunce della Corte di Cassazione (nn. 19979/2017, 6081/2020, 33187/2021, 7962/2024 e ord. 941/2025) che escludono la retroattività dei provvedimenti di inquadramento ai fini previdenziali. La novità è data dal riferimento al D.M. tariffario del 2019 che è stato appunto ritenuto illegittimo e disapplicato.
I precedenti del Tribunale di Salerno
Il Tribunale di Forlì non cita, pur avendole la difesa della società richiamate, due decisioni del Tribunale di Salerno (nn. 1870/2024 e 1926/2024), che avevano già dichiarato contrario ai principi generali e disapplicato il D.M. 27 febbraio 2019.
Esiste, peraltro, anche una isolata pronuncia del medesimo Tribunale di Salerno (la n. 151 del 24 gennaio 2025), che aveva invece applicato il D.M. del 2019. Questa decisione, che resta isolata, si limita tuttavia a fare applicazione del DM 2019 senza che il giudice si ponga il problema della sua legittimità (presumibilmente perchè nessuna delle parti l’aveva sollevato). Si tratta comunque di un orientamento minoritario che non ha trovato più seguito.
Impatto della sentenza: una tutela più solida per le imprese
Con questa pronuncia, il Tribunale di Forlì rafforza un triplo presidio a tutela delle aziende:
- Stop alla retroattività delle variazioni INAIL di inquadramento.
- Ribadito l’onere probatorio in capo all’INAIL, anche quando l’istituto agisce come convenuto e anche nei giudizi di accertamento negativo.
- In ordine alle percentuali di ponderazione applicata alle retribuzioni dei singoli dipendenti, la sentenza riprende il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui anche nei giudizi di accertamento negativo è chi fa valere un diritto – anche se convenuto – a doverne dimostrare, in modo rigoroso, i presupposti (ex multis, Cass. 19762/2008; 14965/2012; 19982/2020). Nel caso di specie la prova fornita dall’INAIL non è stata ritenuta sufficiente.
Particolare non irrilevante: l’INAIL è stato condannato (in modo non simbolico) anche alla integrale rifusione delle spese processuali.