La committente può far fronte allo sciopero impiegando suoi dipendenti

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La vicenda di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, 155/2025 del 2 settembre, trae origine dalla cessazione di un contratto di appalto di servizi di logistica, intervenuta a fronte del recesso comunicato dalla società committente avente efficacia con decorrenza dal 30 aprile 2025.

La committente aveva, inoltre, preannunciato l’assunzione diretta di una sola parte del personale dipendente della società appaltatrice adibito all’appalto (ed effettivamente provvedeva ad assumere solo 14 di tali lavoratori in data 30 aprile 2025, con decorrenza dal giorno successivo), con conseguente apertura di una procedura di licenziamento collettivo che aveva riguardato i restanti lavoratori addetti all’appalto.

Per tale ragione, veniva proclamato uno sciopero dei dipendenti dell’appaltatrice per le giornate del 28, 29 e 30 aprile 2025.

Tuttavia, in tali giornate, i lavoratori scioperanti venivano sostituiti dalla committente con proprio personale già in forza, mentre all’appaltatrice veniva contestato di aver consentito alla committente di porre in essere una siffatta condotta.

A fronte di ciò l’Organizzazione Sindacale promuoveva, nei confronti della committente e dell’appaltatrice, un’azione di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge 300/1970.

La prima fase del giudizio si concludeva con il rigetto della domanda della parte ricorrente.

In particolare, da un lato, veniva accertato il difetto di legittimazione passiva della committente in quanto l’azione di cui all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori sarebbe stata esercitabile nei confronti del solo datore di lavoro.

Quanto, invece, all’appaltatrice, il Tribunale affermava che tale società non era tenuta ad attivarsi con l’invio di una lettera di diffida alla committente finalizzata ad evitare che quest’ultima sostituisse, con propri dipendenti già in forza, i lavoratori scioperanti.

L’Organizzazione Sindacale proponeva opposizione avverso la decisione del primo Giudice sostenendo che la nozione di “datore di lavoro” di cui al citato art. 28 dovesse essere interpretata in senso “logico” e “teleologico” e, dunque, includere anche la committente quale parte attiva nel conflitto e destinataria delle richieste sindacali.

Inoltre, la circostanza che la committente avesse assunto 14 lavoratori addetti all’appalto l’ultimo giorno dello sciopero (30 aprile 2025), l’aveva di fatto resa datrice di lavoro di alcuni scioperanti.

Secondo la parte opponente, inoltre, anche l’appaltatrice avrebbe tratto dalla condotta della committente un vantaggio, consistente nel mancato pagamento di penali nei confronti della committente.

Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza in commento, ha premesso che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non preclude al giudice di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo se quest’ultimo è idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo ed è suscettibile di determinare un pregiudizio al libero esercizio dell’attività sindacale.

Fatta tale premessa, il Tribunale ha confermato il difetto di legittimazione passiva della committente posto che l’unico soggetto nei confronti del quale poteva essere promossa l’azione volta alla repressione della condotta antisindacale è il datore di lavoro, salva l’ipotesi, tuttavia non configurabile nel caso in esame, di interposizione fittizia di manodopera o di appalto non genuino.

Sotto diverso profilo, il Tribunale ha ritenuto non rilevante la circostanza che la committente avesse assunto una parte del personale scioperante, posto che tali assunzioni erano state comunque effettuate con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo giorno dello sciopero.

Pertanto è stata esclusa la configurabilità di un “crumiraggio esterno” ad opera della committente, che si era legittimamente limitata ad avvalersi di proprio personale già in forza, senza effettuare nuove assunzioni e senza utilizzare mezzi dell’appaltatrice.

Quanto, invece, alla società appaltatrice, il Tribunale ha escluso la sussistenza dell’invocata condotta antisindacale, atteso che un’ipotetica sua attivazione per ostacolare la temporanea riorganizzazione della committente avrebbe costituito un inadempimento contrattuale.

Nonostante l’esito del giudizio, il Tribunale ha comunque compensato le spese di lite attesa la peculiarità e la complessità del caso.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24o