Share:

Nuovo servizio telematico per l’Autoliquidazione Inail delle aziende cessate in corso d’anno

Il servizio sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu Autoliquidazione dei servizi online, con accesso riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati. Gli utenti potranno effettuare l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività, nonchè il calcolo del premio a conguaglio. Il servizio è riservato, attualmente, ai soggetti titolari di sole posizioni assicurative territoriali (Pat) e presuppone, inoltre, che sia stata inoltrata denuncia di cessazione del codice ditta e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato (Inail, circolare 25 giugno 2021, n. 18)

Come noto, i soggetti assicuranti, in caso di cessazione dell’attività, devono presentare all’Inail la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio. Le cessazioni in discorso riguardano le ipotesi di fine attività, trasferimento di azienda ad altro soggetto, chiusura per fallimento e simili, vale a dire i casi in cui il rapporto assicurativo istituito con un determinato codice ditta deve essere cessato venendo meno l’obbligo assicurativo per tutte le posizioni assicurative territoriali riferite al soggetto assicurante.
Tanto premesso, nell’ambito del programma di implementazione dei servizi telematici, è stato realizzato il servizio Autoliquidazione ditte cessate.
Il nuovo servizio sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu Autoliquidazione dei servizi online, con accesso riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione. È possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate. Con il servizio Autoliquidazione ditte cessate, gli utenti, possono effettuare:
1) l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti;
2) il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’Inail con conseguente obbligo di pagamento. Il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat) e, attualmente, non comprende:
a) i soggetti assicuranti titolari di un codice ditta nel quale sono presenti esclusivamente posizioni assicurative navigazione (Pan) oppure posizioni assicurative navigazione e posizioni assicurative territoriali (Pan e Pat);
b) l’autoliquidazione dei contributi associativi.
In entrambi i predetti casi continuano ad applicarsi le attuali modalità.
Il servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone, inoltre, che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato. Orbene, poiché per i titolari di polizze dipendenti le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere inviate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, l’ipotesi che non sia stato regolato l’anno precedente (tranne i casi di omesso invio delle dichiarazioni retributive) può verificarsi solo per i soggetti che cessano l’attività dal 1° al 31 gennaio che sono tenuti a trasmettere le retribuzioni entro il 16 marzo. In questi casi residuali, il servizio Autoliquidazione ditte cessate non può essere utilizzato per il calcolo del premio relativo al periodo decorrente dal 1° gennaio fino alla data di cessazione dell’attività, ma solo per inviare entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa la dichiarazione delle retribuzioni relativa al suddetto ultimo periodo. Una volta calcolato il premio di autoliquidazione dell’anno precedente è prevista la comunicazione dell’autoliquidazione al soggetto assicurante tramite Pec, a cura della Sede competente, con il risultato dei conteggi e quindi con l’indicazione degli eventuali conguagli a favore del datore di lavoro o da versare all’Istituto. I soggetti assicuranti titolari della sola polizza artigiani, qualora cessino l’attività dal 1° al 31 gennaio, devono rivolgersi alla Sede competente in caso di difficoltà nel determinare il conguaglio per il minor periodo tra l’inizio dell’anno e la data di cessazione in quanto il servizio online per detto periodo non effettua il relativo calcolo. I soggetti assicuranti titolari di polizza dipendenti o della sola polizza artigiani che cessano l’attività dal 1° febbraio in poi, possono determinare il premio dovuto tramite il servizio Autoliquidazione ditte cessate entro il termine stabilito, tenendo presente che le attività di elaborazione dell’autoliquidazione di tutti i soggetti assicuranti si completano entro il 31 marzo di ogni anno.
In ogni caso, qualora dai conteggi scaturisca un conguaglio di premio da versare, il relativo pagamento deve essere effettuato in unica soluzione in quanto non si applica il pagamento in quattro rate (art. 44, co. 3, D.P.R. n. 1124/1965; art. 55, co. 5, L. n. 144/1999).

Il servizio online Autoliquidazione ditte cessate rimane disponibile all’utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla Sede competente.