Padre lavoratore, dimissioni senza preavviso solo in casi limitati

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Segnaliamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 17285 del 1° giugno 2026) che ha fornito importanti chiarimenti in materia di dimissioni del padre lavoratore entro il primo anno di vita del figlio e relativo obbligo di preavviso.

La vicenda riguarda un lavoratore che, dopo aver fruito del congedo obbligatorio previsto per il padre lavoratore dalla Legge n. 92/2012, aveva rassegnato le proprie dimissioni entro il primo anno di vita della figlia senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato.

L’azienda aveva pertanto trattenuto dalle competenze di fine rapporto l’indennità sostitutiva del preavviso e successivamente ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero della parte residua del credito. Il lavoratore aveva contestato tale richiesta sostenendo di beneficiare dell’esonero dal preavviso previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 per i genitori che si dimettono entro il primo anno di vita del figlio.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto le sue pretese, ritenendo che tale tutela fosse riconosciuta esclusivamente al padre che abbia fruito del congedo di paternità disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 e non anche al padre che abbia usufruito del solo congedo obbligatorio introdotto dalla Legge n. 92/2012.

La Corte di Cassazione ha confermato tale interpretazione, precisando che, nella formulazione normativa vigente all’epoca dei fatti (anno 2018), il beneficio dell’esonero dal preavviso era riservato esclusivamente al padre lavoratore che avesse fruito del congedo di paternità previsto dall’art. 28 del Testo Unico maternità e paternità, ossia nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre.

Secondo la Suprema Corte, la ratio della norma consiste nel garantire una tutela rafforzata al padre che si trovi a svolgere un ruolo sostitutivo della madre in situazioni particolarmente delicate, equiparandone la posizione a quella della lavoratrice madre anche con riferimento alla possibilità di dimettersi senza obbligo di preavviso.

La sentenza richiama inoltre un precedente orientamento della stessa Cassazione (sentenza n. 11676/2012), confermando che non è possibile estendere automaticamente ai padri lavoratori tutte le tutele previste per la madre in assenza della fruizione del congedo di paternità disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

Particolare rilievo assume il riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, che ha ampliato le tutele riconosciute ai padri lavoratori in attuazione della Direttiva UE 2019/1158. La Corte evidenzia infatti che il quadro normativo è oggi diverso rispetto a quello applicabile nel caso esaminato e lascia intendere che, per le fattispecie successive all’entrata in vigore della riforma, le conclusioni potrebbero risultare differenti.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore