Premi sportivi 2025: chiarimenti

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L’ Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 265 del 17 ottobre 2025 , ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle ritenute a titolo di imposta con aliquota del 20% sui premi, di importo inferiore a € 300,00 nell’anno di imposta, corrisposti ad atleti dilettanti per risultati ottenuti nell’ambito di competizioni sportive, ai sensi del comma 6- quater, articolo 36, D.Lgs. n. 36/2021.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che:

  • in riferimento ai premi corrisposti nel 2025 il sostituto di imposta è sempre tenuto ad applicare le ritenute, indipendentemente dall’ammontare corrisposto. La previsione del comma 2-quater, art. 14, D.L. n. 215/2023, che prevedeva non venissero assoggettati a tassazione i premi inferiori a € 300,00, non è stata prorogata per il 2025; è fatta salva, in questa situazione, la possibilità di presentare istanza di rimborso nel 2026 ;
  • l’ obbligo di effettuare le ritenute sui premi da parte del sostituto di imposta deve essere verificato in funzione delle norme vigenti nel momento di erogazione del compenso (e non del versamento); pertanto, in riferimento al 2025, la ritenuta alla fonte sui premi va applicata e versata entro i termini previsti per lo stesso anno (ovvero entro il 16 gennaio 2026 per le ritenute relative a dicembre 2025);
  • a decorrere dal 1° gennaio 2026, il sostituto è tenuto ad assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se tali somme, corrisposte nel corso del periodo di imposta alla stessa persona, sono superiori a € 300,00, come previsto dal comma 9, articolo 45, D.Lgs. n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), che si applica dal 1° gennaio 2026.

Fonte Seac