Rsa, rappresentanza da valutare in base al settore di attività svolta

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A seguito dell’intervento additivo della Consulta (sentenza 156/2025), l’articolo 19, primo comma, della legge 300/1970 prevede oggi tre criteri in forza dei quali possano essere costituite Rsa ad iniziativa dei lavoratori: al criterio delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva e a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi, abbiano partecipato attivamente alla loro negoziazione, si aggiunge il criterio delle Rsa costituite ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle associazioni sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Nell’attuale contesto produttivo i primi due criteri non sono più idonei ad assolvere appieno alla funzione di indice effettivo di rappresentatività sindacale e occorre che sia valorizzato un terzo criterio di «rappresentatività comparativa» sul piano nazionale. La Cassazione (sentenza 27541/2026 del 22 ottobre) osserva che il criterio della partecipazione alle trattative può, talora, perdere la sua funzione di indice di effettiva rappresentatività, finendo per trasformarsi in un meccanismo che esclude la costituzione di Rsa da parte del sindacato comparativamente rappresentativo, in contrasto con i principi di ragionevolezza, pluralismo e libertà sindacale (articoli 3 e 39 della Costituzione).

In tale prospettiva, con il nuovo criterio della «rappresentatività comparativa» l’ordinamento si prefigge di impedire che il godimento delle prerogative sindacali di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori sia condizionato alla decisione datoriale di ammettere o non ammettere una sigla sindacale alla fase negoziale delle trattative.

Il piano nazionale all’interno del quale misurare la rappresentatività delle associazioni sindacali non può alludere «all’intero mondo del lavoro dell’intera nazione italiana». Il riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale deve essere calibrato sulle associazioni che operano nel settore produttivo dell’impresa.

La Cassazione osserva che l’articolo 19 trova applicazione alle tre macro aree delle imprese industriali, commerciali e agricole, osservando che, al loro interno, si sviluppano «molteplici e nel tempo variabili campi produttivi». L’ambito dei campi produttivi al cui interno misurare la rappresentatività comparativa sul piano nazionale non possono essere, tuttavia, le categorie contrattuali collettive. Il parametro di riferimento è costituito dall’attività effettivamente svolta dal datore di lavoro nella specifica unità produttiva.

Per desumere l’attività effettiva svolta dal datore, sono utili indici la visura camerale, l’inquadramento Inps, il certificato di attribuzione della partita iva e il Ccnl utilizzato per individuare il minimale contributivo. Tutti tali indici sono funzionali alla determinazione del settore di attività in cui concretamente opera il datore.

Sulla scorta di queste argomentazioni, afferma la Corte di legittimità che il settore produttivo (cui fare riferimento per applicare il parametro della rappresentatività comparativa sul piano nazionale) è quello dell’attività concretamente svolta nell’unità produttiva in cui si sviluppa l’iniziativa dei lavoratori di costituzione della Rsa.

La qualità di associazione sindacale comparativamente più rappresentativa deve emergere sul piano nazionale attraverso la media tra dato associativo e dato elettorale. Inoltre, deve sussistere con specifico riferimento al tempo in cui viene promossa l’iniziativa dei lavoratori.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore