Soci non lavoratori di srl non trasparenti, esclusi dalla contribuzione Inps

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Niente contributi per le Srl non in trasparenza estranee all’iscrizione . Il nuovo orientamento della Cassazione non muta l’esclusione dai contributi Inps per i soci di Srl non in trasparenza, che non sono la causa della loro iscrizione all’Ivs commercianti e artigiani. 

L’orientamento giurisprudenziale che ha «escluso dalla base imponibile contributiva» Inps, per i soci lavoratori artigiani o commercianti di Srl non trasparenti, «gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini Irpef», non inciderà sul calcolo dei contributi Inps degli iscritti a causa del loro lavoro prevalente nella propria ditta individuale o in società in trasparenza fiscale (Snc, Sas e Srl trasparenti), che siano anche soci non lavoranti di Srl non in trasparenza fiscale, di Spa o di imprese industriali. I redditi d’impresa di queste ultime e l’eventuale distribuzione degli utili civilistici (redditi di capitale), infatti, non sono soggetti a contribuzione Inps e non vanno sommati con l’imponibile indicato nel quadro RR del modello Redditi PF.

Alle 10 sentenze della Cassazione del 16 e 17 settembre 2026, peraltro, se ne sono aggiunte altre 3 il 21 settembre, le nn. 25628, 25629 e 25630.

Solo reddito d’impresa

Se una persona fisica, oltre ad avere una ditta individuale, per la quale è iscritta alla gestione commercianti e artigiani Inps, partecipa anche a società di qualunque tipo, l’articolo 3-bis, comma 1, Dl 384/1992, prevede l’inclusione nella base imponibile previdenziale, oltre al «reddito di impresa» della ditta individuale, anche della «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef», ai sensi dell’articolo 6, Tuir, cioè quelli di partecipazione nelle Snc, Sas o Srl trasparenti, da dichiarare per trasparenza nel quadro H del modello Redditi PF del socio. Invece, per le partecipazioni in Srl senza trasparenza (sempre non motivo dell’iscrizione alla gestione Inps), non vanno inclusi né i «redditi di impresa» dichiarati da queste Srl, né gli utili o le riserve di utili distribuiti ai soci, i quali sono classificati dal Tuir come «redditi di capitale». Queste regole sono state sostenute dapprima dalle storiche sentenze della Corte di Appello dell’Aquila del 25 giugno 2015, nn. 752 e 774, e poi da molte sentenze della Cassazione, le nn. 14043/2025, 25341/2022, 24096/2019, 24097/2019, 23790/2019, 23792/2019 e 21540/2019.

Solo con la circolare del 10 giugno 2021, n. 84, l’Inps ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota protocollo 7476 del 16 luglio 2020 (di un anno prima della circolare), ha recepito l’ orientamento della Cassazione e ha rettificato la propria circolare del 12 giugno 2003, n. 102, escludendo «dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali» (senza trasparenza fiscale) «nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa».

Si noti che dalle prime sentenze di merito del 2015 (della Cassazione del 2019) alla presa di posizione dell’Inps, nel 2021, ci sono voluti ben sei anni (tre anni dalla Cassazione). Si auspica che l’Inps non ci metta lo stesso tempo anche per adeguarsi alle 13 sentenze della Cassazione del 16, 17 e 21 settembre 2026 e per chiarire come debbano essere assoggettate a contribuzione le riserve di utili distribuite ai soci di Srl non trasparenti, che sono la causa della loro iscrizione all’Inps artigiani o commercianti.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore