I rimborsi chilometrici corrisposti dal datore di lavoro al dipendente che usa la propria auto per ragioni di servizio non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se le percorrenze sono relative a trasferte svolte all’interno del territorio comunale dove è ubicata la sede di lavoro, sempreché siano adeguatamente documentati. Viene dunque superata la lettura del Fisco secondo cui la non concorrenza al reddito di tali rimborsi riguardava solo gli spostamenti extra-comunali.
Nella circolare 15/E/2025, l’Agenzia recepisce le novità introdotte dal decreto Irpef (articolo 3, comma 1, lettera b, n. 3, Dlgs 192/24), con cui è stato parzialmente riformulato il comma 5 dell’articolo 51 del Tuir e stabilita l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei rimborsi spese di viaggio e trasporto in ambito comunale comprovati e documentati, anche in assenza di «documenti provenienti dal vettore», locuzione che invece in passato era presente. Peraltro, considerato che il nuovo testo del comma 5 è in vigore dal 31 dicembre 2024, i relativi effetti si producono già da tale data.
In sintesi, l’indennità chilometrica riconosciuta per l’utilizzo del mezzo privato per ragioni lavorative non costituisce materia imponibile, se è calcolata secondo i parametri indicati nelle tabelle Aci, a prescindere se la trasferta è all’interno o all’esterno del territorio comunale. Il rimborso dovrà essere quantificato in funzione della percorrenza, del tipo di automezzo utilizzato dal dipendente e del relativo costo chilometrico determinato secondo il tipo di autovettura; la relativa documentazione dovrà quindi essere conservata in azienda.
Ulteriori novità riguardano anche le spese di parcheggio. Prima della circolare 15/E/25, i rimborsi di tali spese si configuravano come diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, e pertanto erano soggette interamente a tassazione nei sistemi di rimborso forfettario e misto (se oltre l’indennità esente); mentre nei casi di rimborso analitico concorrevano ad alimentare il plafond delle “altre spese”, escluse dal reddito fino a 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero).
Le Entrate, tuttavia, ritengono indispensabile che le spese siano «comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta». Tale precisazione sembra eccessivamente rigorosa, considerato che, nella prassi, non sempre l’indicazione della targa (o altro elemento univoco) del veicolo è riportato nella documentazione rilasciata dai gestori delle aree di parcheggio e che, invece, è consentito comprovare le spese di vitto e alloggio con lo scontrino fiscale (circolare 25/E/2010). Comunque anche in assenza dell’identificazione univoca del veicolo, tali rimborsi dovrebbero continuare ad essere esclusi da tassazione, nei limiti previsti, qualora siano indicati tra le cosiddette “altre spese”.
Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore