Share:

Tariffa Inail per attività d’ufficio anche per mansioni sussidiarie

La voce di tariffa con cui sono assicurate le attività d’ufficio (0722) gode di una propria autonomia classificativa anche qualora tali attività siano meramente complementari e sussidiarie rispetto alla lavorazione principale. Lo precisa l’Inail nella circolare 38/2025 in cui viene ricostruita la storia della voce di tariffa maggiormente utilizzata per le attività di tipo impiegatizio e chiarito l’attuale perimetro di applicazione della stessa.

L’obiettivo del recente provvedimento è quello di definire nel modo più analitico possibile il corretto inquadramento delle cd attività d’ufficio, che nel tempo sono state oggetto di numerosi interventi di aggiornamento.

In origine, spiega l’Inail, il rischio derivante dall’uso di macchine elettroniche da parte del personale impiegatizio, nato negli anni ’60 con i primi centri meccanografici, era ricondotto alla generica voce di tariffa 0811 che ricomprendeva anche altre attività, quali quelle di piccola manutenzione, autisti, fattorini, custodi. Successivamente, da quella voce fu scorporato il personale addetto ai centri di elaborazione dati e ad altre macchine elettroniche, inquadrato insieme ai videoterminalisti e ai centralinisti nella nuova voce di tariffa 0813 con un tasso più contenuto rispetto a quello della precedente classificazione.

Con le riforma delle tariffe del 2000, la voce 0813 fu sostituita dall’attuale voce 0722, utilizzata trasversalmente in tutte le gestioni tariffarie, con tassi differenziati, per assicurare il personale che utilizzava videoterminali, macchine d’ufficio, centralini telefonici, registratori di cassa.

La voce 0722 è stata da ultimo aggiornata con la riforma delle tariffe 2019, che nella declaratoria ha introdotto la dizione “attività d’ufficio”, identificata dall’Inail con le attività di tipo amministrativo (quali contabilità, assistenza alla clientela) nonché con quelle svolte dal personale tecnico degli uffici medesimi (per esempio i progettisti). Inoltre ora la voce comprende anche i dipendenti che fanno uso non occasionale di veicolo personalmente condotto per accedere ad altri uffici (in precedenza classificati nelle ex voci 0723 e 0725). Sono invece da escludere dalla nuova declaratoria le operazioni di cassa, in quanto ricondotte nell’ambito delle attività commerciali, così come le attività dei centri di elaborazioni dati, classificate nella voce 0726.

Come spiegato dall’Inail, non tutte le attività che implicano l’utilizzo di macchine elettroniche sono da ricondurre alla voce 0722, in quanto, laddove costituiscano parte integrante della lavorazione principale, vengono attratte nella voce classificatoria di quest’ultima. Un esempio è rappresentato dall’attività di reception negli alberghi e strutture turistiche, che deve essere classificata nella voce di tariffa della lavorazione principale (0221). Ugualmente sono attratte nella voce di tariffa delle attività lavorative di specifici settori (come quello chimico o siderurgico) quelle operazioni svolte attraverso l’interfaccia di un videoterminale che serve per gestire e monitorare l’impianto o il processo produttivo.

Al contrario, qualora le attività amministrative accessorie non siano in connessione operativa con l’attività principale, le stesse sono autonomamente inquadrabili nella voce di tariffa 0722 del personale d’ufficio. L’esempio è quello della segreteria dello studio medico, le cui attività amministrative non rappresentano un’operazione necessaria per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Gli esempi illustrati dall’Inail dimostrano come, con riferimento alla voce di tariffa 0722, sia stato derogato il generale criterio di classificazione previsto dall’articolo 9, comma 1 delle Tariffe premi del Dm 27 febbraio 2019, con l’obiettivo di non circoscrivere le attività d’ufficio solo a quelle svolte nelle banche, uffici postali ed uffici di servizi di cui rappresentano il relativo core business.

Lo stessa autonomia classificativa è stata attribuita alla voce di tariffa 0723 che, in base alle tariffe 2019, ricomprende le attività d’ufficio (della voce 0722) del personale che nello svolgimento delle proprie mansioni accede a cantieri, opifici e simili, anche qualora utilizzi veicoli personalmente condotti.

La voce 0722 è stata infine nel tempo esteso ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari (dal 15 agosto 2017), ai rapporti di co.co.co di tipo amministrativo-gestionale delle società sportive (dall’1° luglio 2023), ai rapporti di lavoro dipendente dei giornalisti (dal 1° gennaio 2024).

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore