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Visita medica sempre obbligatoria per i lavoratori minorenni

Verificare preventivamente l’idoneità fisica del minore, indipendentemente dal fatto che l’attività lavorativa sia genericamente soggetta o meno alle attività di sorveglianza sanitaria, è requisito minimo necessario per occupare un lavoratore minorenne.

In base alle previsioni dell’articolo 8 della legge 997/1967, in capo al minore (che si tratti di bambino – nei casi ammessi dalla norma – o adolescente) vi è sempre l’obbligo di verifica dell’idoneità sanitaria, sia a livello preventivo, sia periodico e a intervalli non superiori all’anno.

La visita medica sarà svolta dal medico competente, ove la mansione a cui è adibito il minore sia soggetta a sorveglianza sanitaria – ex articolo 41 del Dlgs 81/2008 -, mentre sarà svolta dal servizio sanitario nazionale qualora la mansione non sia interessata da sorveglianza sanitaria.

A tal proposito giova ricordare che l’attività svolta dal datore di lavoro (o la singola mansione) si ritiene soggetta a sorveglianza sanitaria qualora possa comportare, anche solo potenzialmente, un rischio per la salute dei lavoratori e tale condizione viene verificata dal datore di lavoro, in collaborazione con un medico del lavoro, in fase di valutazione del rischio e di redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Il ministero del Lavoro, richiamando la lettera circolare 11 aprile 2006 e la risposta all’interpello 1866/2006, ha ricordato che qualora la visita medica sia gestita dal Servizio sanitario nazionale il medico autorizzato allo svolgimento di tale attività potrà essere un professionista dipendente del Ssn (come il medico della struttura ospedaliera ovvero dell’Asl) oppure un professionista che opera in convenzione con il Ssn (come il medico di medicina generale).

In relazione all’obbligo di visita medica a cui deve essere sottoposto il minore prima di accedere a qualsiasi attività lavorativa, l’articolo 8, c0mma 4, della legge 977/1967 prevede che le visite mediche a cui si sottopone il minore debbano essere attestate da apposito certificato; tuttavia l’articolo 42 della legge 98/2013 (di conversione del Dl 69/2013) ha successivamente abrogato l’obbligo di certificazione di idoneità al lavoro per adolescenti e bambini adibiti ad attività non rischiose, fatti salvi, tuttavia, gli obblighi di certificazione previsti dal Dlgs 81/2008.

Questo nuovo intervento normativo comporta che, al di fuori delle condizioni di applicazione delle disposizioni di sorveglianza sanitaria disposte dal Dlgs 81/2008, non è più previsto il rilascio di certificazione attestante l’idoneità al lavoro del minore, ma rimane comunque l’obbligo di sottoporre il minore a visita medica: questo è quanto precisato dalla sentenza della Corte di cassazione 51907 del 2016, la quale sancisce che “la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tutt’ora reato”.

Inoltre, in base alle previsioni dell’articolo 8, comma 5, della legge 977/1967 (che non sono state abrogate dal successivo intervento della legge 98/2013), permane sempre in capo al medico del Ssn l’obbligo di comunicare eventuali prescrizioni al lavoro, sia in relazione alle attività lavorative ordinarie, sia in relazione alle attività inibite ma concesse in deroga per attività formativa e di istruzione.

Pertanto, il minore deve sempre essere sottoposto a visita medica preventiva e periodica, anche qualora l’attività lavorativa a cui è adibito non sia interessata dalle disposizioni di sorveglianza sanitaria; in questo caso, a fronte di visita medica, il medico non sarà tenuto a rilasciare il giudizio di idoneità, ma sarà comunque tenuto a comunicare eventuali prescrizioni al lavoro.

Alla luce delle considerazioni condivise, si propongono alcuni suggerimenti pratici per la corretta gestione dell’adempimento, di natura diversa a seconda che l’attività svolta sia o meno interessata da sorveglianza sanitaria:

– l’attività aziendale è soggetta a sorveglianza sanitaria:

In questo caso prima di procedere alla pratica di assunzione è necessario prenotare visita medica con il medico competente aziendale per definire o meno l’idoneità al lavoro del minore; qualora il minore sia idoneo alla mansione verrà rilasciato attestato di idoneità da parte del medico, in caso contrario verrà rilasciato un attestato di idoneità parziale o inidoneità totale alla mansione.

Si rammenta come l’eventuale inidoneità alla mansione del minore autorizzi il datore di lavoro a non procedere all’assunzione, in funzione del fatto che le disposizioni normative sull’occupazione dei minori prevedano espressamente la facoltà di procedere alla visita medica non in fase preventiva, bensì preassuntiva.

– l’attività aziendale non è soggetta a sorveglianza sanitaria:

in questo non è presente la figura del medico competente in azienda ma, come già espresso in precedenza, l’assenza di questa figura non esclude l’obbligo di verifica di idoneità alla mansione del minore, rimanendo pertanto l’onere in capo al datore di lavoro, così come previsto dalla normativa in commento.

La prenotazione della visita medica deve avvenire mediante i servizi offerti dalla sanità pubblica, mediante il servizio di medicina di base delle Asl, svolto anche per il tramite dei medici di base.

Dal punto di vista operativo, la scelta pratica maggiormente efficace consiste nel chiedere al minore il contatto del proprio medico di base, a cui chiedere (con eventuali spese a carico del datore di lavoro) di verificare l’idoneità al lavoro del minore-paziente.

Tuttavia, come previsto dalle disposizioni normative in commento, qualora il minore risulti idoneo alla mansione, nessuna attestazione verrà rilasciata: da ciò ne deriva che il datore di lavoro potrà dimostrare di aver adempiuto correttamente all’adempimento soltanto mediante la presentazione di una richiesta scritta di visita medica avanzata al medico di base; un ulteriore passaggio, utile a dimostrare il buon esito della pratica, è quello di richiedere al medico, nella data stabilita per la visita medica, che la visita sia avvenuta correttamente, senza richiedere conferma in relazione all’idoneità la lavoro (che non viene certificata, così come disposto dalla legge 98/2013); al termine di questo iter, il minore potrà essere assunto con contratto stabilito fra le parti.

Diversamente, qualora il medico rilevi una inidoneità parziale o totale al lavoro, anche in questo caso il datore di lavoro è autorizzato a non procedere all’assunzione, in quanto la norma prevede espressamente la facoltà di procedere alla visita medica non in fase preventiva, bensì preassuntiva.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore