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Formazione, il viaggio può essere tempo lavoro solo se l’ente lo ha previsto

Il «tempo viaggio» necessario a partecipare a corsi di formazione che si svolgono in località diversa dalla sede abituale, non va ordinariamente considerato come “tempo lavoro” a meno che l’ente non abbia individuato tale tipo di prestazione lavorativa, quella della formazione, come una attività per la quale il tempo di viaggio può essere considerato tale.

Questi i contenuti del parere Aran (Id: 34253 del 12 maggio 2025) pubblicato di recente sul sito istituzionale.

Il tema si inserisce nella cornice delle disposizioni che regolano i processi della formazione contenute all’articolo 55 e il trattamento di trasferta regolato all’articolo 57 del contratto del 16 novembre 2022.

Le premesse del parere muovono dalle disposizioni contrattuali che regolano la formazione e che specificano che il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Pertanto, sul piano generale, qualora l’attività di formazione debba essere svolta fuori della ordinaria sede di servizio, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all’articolo 57 “Trasferta”.

Il trattamento di trasferta si applica infatti al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dall’ordinaria sede di servizio o dalla propria dimora abituale.

Per quanto, in particolare, concerne il cosiddetto «tempo viaggio», esso nell’ambito della trasferta non va ordinariamente considerato come «tempo di lavoro».

Il tempo computato come servizio durante la trasferta è solo quello «effettivamente lavorato». Nel caso in cui, in occasione di trasferta breve, il tempo effettivamente lavorato dal dipendente nella giornata sia inferiore al normale orario di lavoro giornaliero, il tempo di viaggio è riconosciuto solo fino al raggiungimento dell’orario teorico giornaliero contrattualmente dovuto; le eventuali ore di viaggio in eccesso non vengono conteggiate ad alcun fine.

Questo di fatto significa che il tempo viaggio, oltre al completamento dell’orario teorico, non può generare lavoro straordinario perché ordinariamente non può essere riconosciuto come tempo lavoro.

Tuttavia, specifica l’Agenzia, il comma 3 dell’articolo 57 del contratto 16 novembre 2022, prevede alcune prestazioni lavorative per le quali, il tempo viaggio, può essere considerato «tempo lavoro». Spetta, comunque, ai singoli enti, all’interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24ore