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Entro aprile domanda per il bonus parità di genere

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del rapporto biennale nonché della domanda all’Inps per fruire dell’esonero contributivo da parte delle aziende che, nel 2023, hanno conseguito la certificazione della parità di genere.

Il rapporto biennale 2022-2023, adempimento obbligatorio previsto dall’articolo 46 del Dlgs 198/2006 per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti al 31 dicembre 2023 (e facoltativo per quelli di dimensioni inferiore), non è però ancora trasmissibile, in quanto l’applicativo online di Cliclavoro non è stato aggiornato al nuovo biennio.

È invece già presentabile dai primi di febbraio il modulo online denominato “SGRAVIO PAR_GEN_2023” utile per accedere all’esonero contributivo riservato alle aziende che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 hanno volontariamente richiesto e ottenuto la certificazione della parità di genere in base all’articolo 46-bis del Dlgs 198/2006.

L’esonero, introdotto dall’articolo 5, commi 1-2, della legge 162/2021 e attuato con il Dm 20 ottobre 2022, quale incentivo e misura premiale per le aziende che concludono il processo di certificazione, consente un risparmio pari all’1% della contribuzione datoriale (al netto dei soliti piccoli contributi non esonerabili per natura) nel limite massino di 50.000 euro per anno (150.000 euro complessivi per le certificazioni di durata triennale) e 4.166,66 euro al mese.

Le istruzioni di compilazione e trasmissione della domanda per le aziende certificatesi nel 2023 sono state illustrate dall’Inps con il messaggio 4614/2023, che sostanzialmente ricalca quelle contenute nella circolare 137/2022 destinata alle aziende certificate nel 2022. Queste ultime non dovranno presentare una nuova istanza, in quanto quella trasmessa lo scorso anno copre l’intero periodo di validità della certificazione (di solito triennale), salvo revoche o rinunce da comunicare.

Le aziende che si sono certificate nel 2023 sono tenute a presentare l’istanza online all’interno del Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) entro e non oltre il 30 aprile, termine entro il quale possono anche annullare e ritrasmettere nuove istanze sostitutive.

I pochi dati da indicare nel modello (retribuzione media mensile globale, forza aziendale media, aliquota media contributiva complessiva a carico del datore di lavoro), tutti riferiti al periodo di validità della certificazione (di solito triennale), sono delle stime che servono all’Inps per verificare la capienza dei fondi stanziati (50 milioni per ciascun anno).

Per quanto concerne il dato retributivo medio mensile, le aziende devono fare attenzione a riferire lo stesso a tutto il personale stimato nel periodo di validità della certificazione, così come specificato dall’Inps con il messaggio 1269/2023.

Nel modello occorre riportare i dati identificativi della certificazione ricevuta e cioè il periodo di validità della stessa, il nome dell’organismo accreditato che l’ha rilasciata, il codice alfanumerico identificativo del documento.

Dopo il 30 aprile, l’Inps effettuerà l’istruttoria a seguito della quale accoglierà le domande, eventualmente riproporzionando la misura dell’esonero qualora le richieste risultassero eccedenti rispetto ai fondi stanziati. Ai fini del recupero in uniemens dell’esonero spettante, l’Inps attribuirà ai datori di lavoro il codice di autorizzazione 4R.