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Ferie non godute da pagare anche se si deve risparmiare

Le esigenze di finanza pubblica non possono travolgere alcuni diritti dei lavoratori, come l’indennità sostitutiva per ferie non godute. Con l’affermazione di questo principio, la Corte di giustizia europea (sentenza C-218/2022) chiude una vicenda che interessa direttamente il nostro Paese, in quanto relativa a oggetto una norma italiana.

La questione nasce dalla controversia promossa da un ex dipendente comunale che, nel 2016, si è dimesso ed è andato in pensione. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha chiesto al Comune presso cui lavorava il pagamento di 79 giorni di ferie accumulati e non goduti. Il Comune ha respinto la richiesta, invocando l’articolo 5 del Dl 95/2012. Tale normativa, ispirata a esigenze di contenimento della spesa pubblica, nega il diritto al pagamento di un’indennità finanziaria in luogo dei giorni non goduti di ferie annuali retribuite, quando finisce il rapporto di lavoro nel settore pubblico (analogo principio non esiste nel lavoro privato dove l’indennità è dovuta, salvo i casi in cui la mancata fruizione delle ferie sia ascrivibile a esclusiva responsabilità del dipendente).

Il giudice chiamato a decidere la controversia in Italia non era, tuttavia, convinto della compatibilità di questa norma con il diritto comunitario, tanto che ha rinviato la questione della Corte di giustizia. Il profilo su cui è stato sollevato il dubbio riguarda, in particolare, la compatibilità della legislazione italiana con la direttiva comunitaria 2003/88 sull’orario di lavoro, secondo la quale un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto ha diritto a un’indennità finanziaria per i giorni non goduti; una direttiva che non sembra fare eccezioni tra settore pubblico e privato, su questo tema.

Il dubbio del giudice italiano è confermato dalla Corte Ue, che ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che vieta di versare al dipendente un’indennità finanziaria per i giorni non goduti di ferie annuali retribuite qualora tale dipendente ponga fine volontariamente al rapporto di lavoro.

Questo contrasto, precisa la Corte, non si può giustificare con considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica, perché la direttiva sull’orario di lavoro ha lo scopo di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite (di cui fa parte anche il diritto al pagamento di un’indennità finanziaria, quando non sia stato possibile fruirle). La direttiva tutela, sempre secondo la Corte, il diritto-dovere del lavoratore di riposarsi e, in questa prospettiva, lo incentiva a fruire dei suoi giorni di ferie: questo diritto deve essere attuato anche dal datore di lavoro pubblico, che deve programmare in modo razionale – e coerente con le proprie esigenze organizzative – la fruizione delle ferie.

Pertanto, conclude la Corte, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie si può escludere solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente. Astensione che deve seguire a un esplicito invito del datore di lavoro, accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.

La Corte rinvia quindi al giudice nazionale il compito di fare verifica: se il Comune non dimostra di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali ai quali aveva diritto, dovrà essere pagata l’indennità economica sostitutiva dei giorni non goduti.

Nella decisione C-218/2022 si fa riferimento alla sentenza 95/2016 della Corte costituzionale, relativa al Dl 95/2012 e quest’ultima a sua volta richiama la sentenza 286/2013 della Consulta stessa, in cui si legge che nella prassi amministrativa si è imposta un’interpretazione volta ad escludere dalla sfera di applicazione del divieto posto dall’articolo 5 del Dl 95/2012 «i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente» (parere 40033/2012 del Dipartimento della funzione pubblica). Ma a quanto pare tale interpretazione non è diventata la regola.

Fonte Norme & Tributi Plus – Il Sole 24or