Nell’ordinanza del 3 aprile 2025 n.8849, la Corte di Cassazione nell’ambito di una più articolata analisi di legittimità, ribadisce che la mancanza di forma scritta comporta la nullità del patto di prova e che questo deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza possibilità di equipollenti o sanatorie. Il caso di specie è quello di un lavoratore, assunto da una società dopo la cessazione di un precedente rapporto con altra società dello stesso gruppo, che ha impugnato il licenziamento sostenendo l’inesistenza di un valido patto di prova, in quanto privo della sottoscrizione della datrice di lavoro alla data di inizio della prestazione lavorativa. I giudici di merito avevano ritenuto che il contratto prodotto in giudizio dalla società, pur sottoscritto in un momento successivo, potesse comunque sanare retroattivamente l’assenza del requisito formale. “Questa Corte ha da tempo affermato che la forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell’esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore”(Cass. n. 21758/2010). Nel caso in cui il contratto contenente il patto di prova non sia sottoscritto dal datore di lavoro, la sua produzione in giudizio da parte di quest’ultimo, ha efficacia ex nunc, ossia dal momento della produzione stessa, e non sana retroattivamente il vizio. Pertanto, se il patto di prova al momento dell’inizio del rapporto non è valido a causa della mancata sottoscrizione datoriale, il rapporto deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato, a nulla rilevando la successiva sottoscrizione o produzione in giudizio dell’atto, anche se firmato ma privo di data certa anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto.
Fonte ANCL