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Il superminimo non è assorbibile per aumento di livello

Il superminimo non è assorbibile nell’aumento di retribuzione dovuto al passaggio di livello, bensì soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari del CCNL. È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 5 maggio 2025 n.11771.

Nel caso di specie, il lavoratore ricorre giudizialmente affinché gli sia  riconosciuto un livello superiore di inquadramento; la Corte d’Appello accoglie la domanda, ritenendo non assorbibile nelle differenze connesse al  livello quanto erogato a titolo di superminimo.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’assorbimento del superminimo è riferito ai soli aumenti dei minimi tabellari previsti dalla legge o dal contratto collettivo, quando invece, rileva nell’ordinanza, il superminimo non appare assorbibile nella progressione salariale dovuta al passaggio di livello. Tale ipotesi infatti non configura un mero aumento dei minimi, essendo soggetta ad una logica di incremento relativa all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio.

Fonte ANCL