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Nessuna responsabilità per il datore di lavoro che ha correttamente effettuato la valutazione dei rischi

La Corte di Cassazione, sentenza n. 21064 del 31 maggio 2022, ha statuito che non vi è responsabilità del datore di lavoro per infortunio mortale del dipendente, qualora il primo abbia correttamente provveduto alla compilazione del DVR, ponendo in essere le misure a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in oggetto, a seguito di decesso del lavoratore per malore insorto durante il suo turno di lavoro, la Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, aveva assolto i legali rappresentanti della società datrice di lavoro per l’assenza di profili di colpa generica o specifica ascrivibili agli stessi.

Le due sentenze di assoluzione, integrandosi a vicenda, avevano infatti evidenziato che le previsioni contenute nel documento di valutazione dei rischi adottato dalla società fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai lavoratori, essendo indicate adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio, nonché i limiti di esposizione a fattori sfavorevoli rispetto al lavoro da svolgere, con particolare riguardo a quelli micro e macroclimatici, trattandosi di lavoro nel settore agricolo.

Avverso la sentenza di secondo grado, le parti civili hanno proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, giudicando infondato il ricorso, afferma che il datore di lavoro è esente da responsabilità quando le previsioni del documento di valutazione dei rischi siano congrue rispetto alle mansioni svolte dai lavoratori, contenendo precise indicazioni in merito alle misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio, non solo limitando i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, ma anche dotando il personale dipendente di indumenti appropriati, nonché di locali utili per il ristoro fisico.

Inoltre, non è evidenziabile una responsabilità del datore di lavoro quando le mansioni affidate al lavoratore rientrino nel cosiddetto rischio accettabile, non richiedendo alcun specifico intervento del datore di lavoro, né dal punto di vista procedurale, con riferimento alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria, né dal punto di vista organizzativo.

Fonte Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli